Cassazione Penale, Sentenza n. 5862/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno censurato l'erronea impostazione del giudizio causale da parte della Corte d'appello (violazione artt. 40 e 41, co. 2 c.p.). Hanno sostenuto che la Corte distrettuale ha valutato solo il segmento successivo all'impatto e ha omesso di considerare l'intera dinamica e l'interazione precedente tra pedone e motociclista: le manovre emergenziali del motociclista (deviazione a sinistra e frenata) sarebbero state determinate dalla condotta colposa della Valenti e dunque rientrerebbero nei rischi da essa creati; la caduta per scivolamento sulle rotaie non costituirebbe causa sopravvenuta escludente il nesso causale poiché non avrebbe i requisiti di eccezionalità, autonomia e indipendenza
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati sul punto della causalità. Ha censurato la Corte d'appello per essere rimasta silente su rilievi rilevanti (in particolare la deviazione del motociclista indotta dalla presenza del pedone) e per avere applicato erroneamente i principi sulla causalità. Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo giudizio che valuti la complessiva dinamica dell'interrelazione tra la condotta dell'imputata e quella della persona offesa e svolga il necessario giudizio controfattuale
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
norma indicata come riferimento del reato contestato a Valenti; nel testo è solo richiamata come contestazione originaria senza specifica interpretazione giurisprudenziale
richiamato come prescrizione violata dal pedone (attraversamento con luce rossa); la Corte di merito ha riconosciuto la violazione ma ciò non esimeva dall'analisi della causalità complessiva
riguarda l'interruzione del nesso causale per fatto sopravvenuto; la Cassazione rileva che la Corte d'appello ha applicato male il principio richiedendo un cambio di traiettoria post-impatto mentre doveva valutare l'intera dinamica e stabilire se l'evento sopravvenuto fosse stato realmente straordinario, indipendente e non prevedibile
richiama i principi generali della causalità; la Corte sottolinea la necessità del giudizio controfattuale (se l'evento si sarebbe verificato anche in assenza della condotta contestata) e che la valutazione deve considerare tutte le condotte che hanno contribuito all'evento nel loro rapporto temporale
Massime di principio
- Nel giudizio di causalità in incidenti stradali va valutata la dinamica complessiva, comprendendo le interazioni antecedenti, concomitanti e successive all'impatto; non è sufficiente considerare solo il segmento immediatamente successivo all'urto
- Una condotta della vittima o di terzi interrompe il nesso causale solo se costituisce fatto sopravvenuto veramente autonomo, eccezionale e imprevedibile rispetto ai rischi creati dalla condotta originaria
- Deve essere svolto il giudizio controfattuale: chiedersi se l'evento (es. la caduta mortale) si sarebbe verificato anche in assenza della condotta imputata; se la manovra del conducente è stata indotta dalla condotta dell'imputato, tale manovra può essere considerata realizzazione del rischio creato dall'imputato
- Il giudice deve motivare espressamente la valutazione in punto di causalità, riferendosi a elementi concreti (distanze, traiettorie, tempi, velocità, presenza di ostacoli come rotaie) e spiegare perché una data circostanza sia o non sia causa sopravvenuta
- Se la decisione di merito tace su rilievi rilevanti proposti dalle parti riguardo al nesso causale, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame
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