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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11377/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (titolare brevetto)

La controversia

La controversia nasce da un accertato illecito di contraffazione brevettuale ai danni della società titolare del brevetto. In primo grado era stata negata la protezione richiesta; in sede di rinvio la Corte d'appello ha invece riconosciuto il gravame della danneggiata e ha liquidato il danno, ma solo per il periodo 1999-2004, applicando una royalty ridotta rispetto a quella invocata e determinando il risarcimento all'attualità in euro 601.124,34 anziché nella misura richiesta dalla ricorrente. La corte territoriale ha inoltre escluso rivalutazione monetaria e interessi compensativi, ritenendo che il danno fosse stato liquidato all'attualità, e ha negato di porre il debito risarcitorio a carico della cessionaria d'azienda. Con il ricorso per cassazione la danneggiata ha dedotto: 1) omessa pronuncia per non avere riconosciuto rivalutazione e interessi compensativi; 2) erroneità in diritto della medesima omissione; 3) violazione delle norme su prova, non contestazione e proprietà industriale per avere ristretto senza adeguata base l'arco temporale dell'illecito; 4) violazione delle norme sul risarcimento del danno da contraffazione per non avere riconosciuto il ristoro anche per il periodo successivo; 5) nullità per motivazione apparente nella riduzione della royalty; 6) violazione dell'art. 2560, comma 2, c.c. per aver escluso la responsabilità della cessionaria d'azienda, anche in relazione al tema dell'abuso del diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello, pur avendo affermato di liquidare il danno all'attualità, in realtà aveva soltanto determinato il danno emergente in valore attuale senza aggiungere le componenti necessarie della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti; il quinto motivo è stato respinto perché la motivazione sulla riduzione della royalty, pur sintetica, è stata ritenuta sufficiente e non apparente; il terzo e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili, perché diretti a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, insindacabile in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame della sola questione risarcitoria relativa a rivalutazione e interessi.

Norme richiamate

  • art. 86 l. inv.

    richiamato come parametro per la liquidazione del danno da contraffazione nel periodo temporalmente ritenuto rilevante

  • art. 115 c.p.c.

    evocato nel motivo di ricorso sulla pretesa erronea valutazione delle prove e della non contestazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mira a rivalutare il fatto

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. sul tema della contestazione e dell'onere probatorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile nei limiti in cui sollecitava un riesame del merito

  • art. 67 cod. prop. ind.

    richiamato con riferimento alla dedotta prosecuzione dell'illecito contraffattivo, ma la censura è stata respinta come attinente a un accertamento di fatto

  • art. 125 cod. prop. ind.

    richiamato nel motivo sul mancato ristoro per il periodo successivo, poi assorbito

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base generale della responsabilità risarcitoria per illecito da contraffazione

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno aquiliano

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il principio di integralità del risarcimento

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno

  • art. 2560, comma 2, c.c.

    richiamato per contestare l'esclusione della responsabilità del cessionario d'azienda; la Corte ha però escluso il vizio, ritenendo la motivazione della sentenza conforme all'orientamento delle Sezioni Unite sull'operatività della norma in assenza di alterità sostanziale

Massime di principio

  • Quando il giudice afferma di liquidare il danno "all'attualità", deve in concreto comprendere nella liquidazione anche la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, se si tratta di debito risarcitorio da fatto illecito; in mancanza, non può dirsi che il danno sia stato effettivamente liquidato all'attualità.
  • In materia di contraffazione brevettuale, la determinazione del periodo di illecito, della misura della royalty e dell'entità del danno è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della motivazione apparente, non mediante una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non ha valore vincolante: costituisce un elemento di valutazione rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è invece sufficiente, ai fini dell'art. 111 Cost., anche una motivazione sintetica che esponga gli elementi essenziali della decisione.
  • In tema di cessione d'azienda e responsabilità per debiti aziendali, l'esclusione della responsabilità del cessionario può essere sorretta da un giudizio fattuale e da una lettura dell'art. 2560, comma 2, c.c. coerente con il requisito di alterità sostanziale tra cedente e cessionario; la doglianza che miri a sovvertire tale accertamento è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDanno da prodotto difettosoAziendaBrevetti
RamiProcesso civileResponsabilità civileCommercialeProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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