Cassazione Penale, Sentenza n. 33314/2024 del 30/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fazio impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per detenzione di armi comuni da sparo, arma clandestina e ricettazione. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per: mancata e critica valutazione delle obiezioni sul titolo di detenzione (sostenendo di non essersi accorto delle pistole e di essersi trovato nel locale per mera compagnia), inidoneità indiziaria delle dichiarazioni dei coindagati, assenza di prova sulla durata della sua presenza, compatibilità del luogo con una mera ritrovo conviviale, tenuta nervosa dovuta alla paura e non a un intento di nascondere armi, modestia del suo curriculum delinquenziale e assenza di relazione stabile con le armi (quindi al più tolleranza non rilevante penalmente). Con il secondo motivo eccepiva che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con misure meno afflittive (arresti domiciliari), data l'inconsistenza della piattaforma indiziaria e la mancanza di prova della contiguità a ambienti di criminalità organizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha dichiarato inammissibile la documentazione prodotta dopo la discussione e dopo l'adozione del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione ampia e logicamente coerente, valorizzando elementi sinergici (dichiarazioni parziali dei correi, permanenza di Fazio nell'immobile per ore, comportamento volto a ritardare l'accesso dei militari e a disfarsi delle armi, ambientazione attrezzata per una permanenza prolungata, contesto di contrapposizione tra gruppi criminali) tali da fondare gravi indizi di detenzione e la sussistenza del pericolo di reiterazione. Ha inoltre ritenuto proporzionata la custodia cautelare, anche alla luce di precedenti penali e della probabilità di collegamento con ambienti delinquenziali. Condanna Fazio al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina il procedimento davanti al Tribunale del riesame; richiamata in relazione alla natura dell'ordinanza impugnata e al rito applicato dal Tribunale del riesame
Principio relativo al regime probatorio nel giudizio cautelare: la valutazione del giudice di merito sugli indizi non è sostituibile in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 697, secondo comma, cod. pen.
Norma citata in sede di difesa come possibile responsabilità alternativa (omessa denuncia), ma la Corte non l'ha ritenuta rilevante rispetto alla contestata detenzione di armi
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Rinvio alla trattazione scritta del ricorso ex decreto-legge per la procedura di trattazione a distanza; applicata per la trattazione scritta della causa
orientamento giurisprudenziale citato
«In tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente»
Principio che esclude l'ammissibilità in Cassazione di elementi sopravvenuti dopo la chiusura del dibattimento del riesame: tali elementi vanno proposti al giudice delle misure cautelari e non possono essere introdotti nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione ha un controllo limitato: non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito sull'attendibilità delle fonti, salvo che emerga una manifesta illogicità o una violazione di norme; perciò il ricorso per cassazione deve puntare a specifici vizi di motivazione o a violazioni di diritto chiaramente individuate
- Elementi sopravvenuti dopo la chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame o dopo la pubblicazione del provvedimento non sono ammessi nel giudizio di legittimità e devono essere valutati invece con una nuova istanza di revoca o modifica della misura cautelare davanti al giudice competente
- Per contestare la qualificazione della 'detenzione' di armi come titolo penalmente rilevante è necessario fornire in sede di merito (o allegare integralmente in cassazione) elementi probatori concreti che dimostrino l'assenza di disponibilità autonoma sulle armi (es. prove che la presenza era occasionale, assenza di qualsiasi comportamento diretto alle armi, testimonianze o documenti che smentiscano la permanenza o la conoscenza delle armi)
- Quando vi siano comportamenti di cooperazione al momento dell'intervento delle forze dell'ordine (ritardare l'accesso, gettare armi, ecc.), assieme a elementi logistici che indicano una permanenza prolungata, il giudice di merito può ritenere configurabile la detenzione anche in assenza di prova materiale di manipolazione diretta
- Per chiedere misure meno afflittive con successo occorre dimostrare concretamente l'assenza di pericolo di reiterazione e fornire elementi che neutralizzino motivi di gravità e contiguità a gruppi delinquenziali (es. stabile lavoro, legami familiari, assenza di precedenti rilevanti, certificazioni e probatorietà tali da contrastare le risultanze indiziarie)
- I motivi di cassazione che si limitano a proporre una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito sono generalmente inammissibili o infondati: è fondamentale l'autosufficienza del motivo (allegazione e trascrizione degli atti decisivi richiamati)
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