Cassazione Civile, Ordinanza n. 02878/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (franchisor)
La controversia
La controversia originava da una domanda proposta dinanzi al Tribunale di Milano da una società già gestore di un ristorante in franchising, la quale chiedeva la condanna della controparte al pagamento di un indennizzo di Euro 2.000.000 per la riconsegna del locale, sostenendo di averne acquisito la proprietà per fatti concludenti. La convenuta contestava la domanda e proponeva anche domande riconvenzionali di accertamento di crediti per compensazioni. Il Tribunale, dopo la prima udienza di comparizione, aveva prima impostato il processo senza rilievi sulla competenza, poi qualificato il rapporto come contratto misto con prevalenza dell'affitto di azienda sul franchising, disposto il mutamento di rito e solo successivamente, con ordinanza successiva all'udienza fissata per le memorie, aveva rilevato d'ufficio l'incompetenza territoriale, indicandola nel Tribunale di Sanremo e poi, per correzione, nel Tribunale di Imperia. Con il ricorso per regolamento di competenza la società convenuta deduceva violazione degli artt. 21, 28, 38 e 447-bis c.p.c., sostenendo che la competenza territoriale del Tribunale di Milano si fosse ormai definitivamente radicata, perché nessuna delle parti aveva sollevato tempestivamente l'eccezione e il giudice non aveva rilevato la questione d'ufficio entro la prima udienza ex art. 183 c.p.c.; il secondo motivo restava assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, cassando l'ordinanza impugnata e dichiarando la competenza del Tribunale di Milano. Ha ritenuto che il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale fosse tardivo, perché effettuato oltre la prima udienza di comparizione delle parti, momento oltre il quale la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. rende radicata la competenza del giudice adito. Ha quindi condannato la parte resistente alle spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di competenza territoriale.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di competenza territoriale.
Il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale deve essere esercitato espressamente e necessariamente entro la prima udienza di comparizione; oltre tale limite la competenza resta radicata presso il giudice adito.
Richiamato in relazione al mutamento di rito disposto dal tribunale, ma non idoneo a superare la preclusione maturata sul rilievo della competenza.
Indicato come momento processuale rilevante per la definizione del rilievo officioso sulla competenza nel caso concreto.
Richiamato per collocare temporalmente il provvedimento con cui il tribunale aveva rilevato l'incompetenza, ritenuto tardivo.
Citato nel provvedimento declinatorio di merito per la sospensione del giudizio dopo la declaratoria di incompetenza.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo civile, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale soggetta a preclusione deve avvenire entro la prima udienza di comparizione delle parti; se il giudice omette di farlo in tale sede, la competenza del giudice adito si consolida.
- Il successivo mutamento del rito non riapre i termini per il rilievo officioso della competenza già precluso, quando la decadenza processuale sia ormai maturata.
- Quando il rilievo dell'incompetenza territoriale è tardivo, l'ordinanza che dichiara l'incompetenza va cassata e deve essere dichiarata la competenza del giudice originariamente adito.
Come è indicizzato
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