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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03170/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado solo quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, riducendo la pena. Ha dedotto: 1) omessa motivazione dell'ordinanza con cui era stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; 2) illogicità della motivazione nella valutazione delle dichiarazioni del coimputato, ritenute non adeguatamente riscontrate ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p.; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valorizzato elementi favorevoli e il comportamento processuale dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo motivo, osservando che nel giudizio abbreviato di appello la richiesta di integrazione istruttoria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice nei limiti dell'assoluta necessità ex art. 603, comma 3, c.p.p., ed il provvedimento impugnato conteneva adeguata motivazione; il secondo motivo, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva indicato gli elementi di riscontro delle dichiarazioni del coimputato; il terzo motivo, perché la mancata concessione delle attenuanti generiche era stata motivata in modo congruo facendo riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p. e ai precedenti dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    Nel giudizio abbreviato d'appello l'integrazione istruttoria è rimessa alla valutazione del giudice e può essere disposta solo nei limiti dell'assoluta necessità; la parte non ha un diritto alla rinnovazione istruttoria in termini più ampi rispetto al primo grado.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le dichiarazioni del coimputato necessitano di riscontri; la censura di legittimità è infondata se la sentenza di merito indica gli elementi che corroborano il narrato del dichiarante.

  • art. 133 c.p.

    La concessione o il diniego delle attenuanti generiche si fonda sulla valutazione discrezionale degli elementi attinenti alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, inclusi i precedenti.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato d'appello la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria non integra un diritto della parte, ma una facoltà sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sindacabile in cassazione solo in presenza di lacune, contraddizioni o manifesta illogicità della motivazione.
  • La censura sulla valutazione delle dichiarazioni accusatorie di un coimputato è infondata se la decisione di merito individua specifici elementi di riscontro; in sede di legittimità non è sufficiente riproporre una diversa lettura del fatto.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, in modo non illogico, degli elementi ex art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, potendo valorizzare anche i precedenti penali dell'imputato.
  • Il comportamento processuale dell'imputato non può essere apprezzato favorevolmente quando si risolva nel legittimo esercizio del diritto al silenzio sulla propria responsabilità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna alle spese e, ove ricorra colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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