Ordinanza n. 3622/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro e conseguente rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Roma ha revocato un nulla osta rilasciato nel 2024, con conseguente rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso in favore di un lavoratore straniero. Il giudice, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha esaminato le censure dedotte alla luce delle risultanze istruttorie, ritenendo principalmente insufficiente e approssimativa l'asseverazione prodotta ai sensi dell'art. 44 d.l. n. 73/2022. In particolare, l'asseverazione non forniva dati adeguati sul requisito economico dell'impresa, con riguardo alla capacità patrimoniale e all'equilibrio economico-finanziario.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti, allo stato del sommario esame, sufficienti profili di fondatezza delle censure. La valutazione negativa è stata fondata soprattutto sulla carenza dell'asseverazione relativa ai requisiti economici dell'impresa, ritenuta non idonea a dimostrare capacità patrimoniale ed equilibrio economico-finanziario. L'ordinanza non definisce il merito dell'impugnazione. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare amministrativa; il giudice ha escluso, allo stato degli atti, sufficienti profili di fondatezza delle censure.
L'asseverazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti deve fornire elementi adeguati sul requisito economico dell'impresa, inclusi la capacità patrimoniale e l'equilibrio economico-finanziario; un'asseverazione carente e approssimativa non è sufficiente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, alla luce delle risultanze istruttorie e del sommario esame proprio della fase incidentale, le censure non presentino sufficienti profili di fondatezza.
- Quando la normativa richiede un'asseverazione sui requisiti economici dell'impresa, essa deve contenere dati concreti e adeguati sulla capacità patrimoniale e sull'equilibrio economico-finanziario; un'attestazione insufficiente o approssimativa non è idonea a sostenere la domanda di tutela cautelare contro la revoca del nulla osta.
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