Cassazione Penale, Ordinanza n. 22506/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputata per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, fissandola in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.600 di multa. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della sussistenza del reato, ma senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza di appello e reiterando sostanzialmente le doglianze già svolte in appello; (2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la prima doglianza inammissibile perché non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre i motivi di appello già respinti. Ha ritenuto la seconda censura manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il diniego della sospensione condizionale della pena con una valutazione coerente e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indica il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità per il quale l'imputata era stata condannata e la pena era stata rideterminata in appello.
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la loro mancanza comporta inammissibilità.
L'inosservanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna della ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata, con puntuale confronto con le ragioni poste a base della decisione; la mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello è inammissibile.
- È inammissibile il motivo che si limiti a lamentare in modo generico vizi di motivazione senza confutare le argomentazioni decisive della sentenza di secondo grado.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e logicamente coerente, specie in tema di diniego di benefici penali come la sospensione condizionale della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22484/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22485/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22486/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22487/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22488/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22489/2025 del 16/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →