Cassazione Penale, Ordinanza n. 23691/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre agli ulteriori effetti conseguenti all'inammissibilità. La decisione di merito di condanna per sostituzione di persona resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di sostituzione di persona. Nel ricorso ha dedotto due censure: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una non corretta commisurazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e manifestamente infondati, osservando che il giudice di merito aveva spiegato il diniego delle attenuanti in ragione dei precedenti penali dell'imputato e della particolare gravità della condotta contestata.
Norme richiamate
La decisione presuppone la condanna per il delitto di sostituzione di persona, confermata in appello e non messa in discussione nel merito in cassazione.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere negato valorizzando i precedenti penali dell'imputato e la gravità concreta della condotta.
La commisurazione della pena è sindacabile nei limiti della motivazione: nel caso di specie la Corte ha ritenuto adeguato il richiamo alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
I motivi di ricorso che si limitano a doglianze generiche o manifestamente infondate non consentono l'esame nel merito e conducono all'inammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito può negarle motivando sinteticamente ma in modo coerente sulla base dei precedenti penali e della gravità concreta del fatto.
- La censura sulla determinazione della pena è inammissibile in cassazione quando si risolve in una critica generica alla valutazione discrezionale del giudice di merito senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici.
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non manifestamente infondati; in difetto, la Corte dichiara l'inammissibilità senza riesaminare il merito della condanna.
- La conferma in appello della responsabilità per sostituzione di persona non viene scalfita da doglianze che attengano esclusivamente al trattamento sanzionatorio, se la motivazione del giudice di merito risulta congrua.
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