Cassazione Civile, Ordinanza n. 34414/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società venditrice per il saldo del corrispettivo di una fornitura di capi di abbigliamento, emesso nei confronti della società acquirente e dei soci illimitatamente responsabili. Gli ingiunti proponevano opposizione deducendo di avere già pagato il prezzo della fornitura e che una parte della merce era stata restituita. Il Tribunale revocava il decreto e condannava gli opponenti al pagamento di una somma minore, ritenendo provata solo in parte la pretesa creditoria. In appello gli opponenti contestavano la valutazione delle prove, in particolare sostenendo che gli assegni indicati come pagamento erano stati erroneamente ritenuti non provati o non riferibili alle fatture oggetto di causa. La Corte d'appello respingeva l'impugnazione principale, osservando che la censura era generica e che la società venditrice aveva sempre contestato di aver ricevuto e incassato quegli assegni; respingeva anche l'appello incidentale della venditrice sulla restituzione della merce. In Cassazione i ricorrenti denunciavano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e nullità della sentenza e del procedimento, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel non riconoscere come provata la consegna e l'incasso degli assegni e nell'attribuire rilievo a un estratto conto interno e non bancario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una critica all'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito e che, per la parte costruita come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., fosse formulato secondo il testo non più applicabile ratione temporis. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di sentenza d'appello resa in un giudizio introdotto dopo il 12 settembre 2012, la censura era comunque inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., poiché la decisione impugnata era fondata sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
La censura di legittimità non può limitarsi a contestare l'apprezzamento di fatto del giudice di merito; inoltre, il vizio motivazionale deve essere dedotto secondo il testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
La censura sul vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto nel giudizio di appello introdotto dopo il 12 settembre 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione non è ammissibile se si limita, anche sotto la veste formale di vizio motivazionale o nullità, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e del fatto storico già compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere denunciato secondo il testo vigente ratione temporis; l'utilizzo del previgente paradigma dopo la riforma del 2012 rende il motivo inammissibile.
- Quando l'appello è stato introdotto dopo il 12 settembre 2012 e la sentenza di secondo grado conferma la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, opera il filtro di inammissibilità previsto dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., anche in cassazione.
- L'assenza di specificità della censura, soprattutto ove non chiarisca il collegamento tra i mezzi di pagamento allegati e i crediti azionati, può condurre all'inammissibilità del motivo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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