Cassazione Penale, Ordinanza n. 29651/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva applicato la pena concordata per il reato di gestione illecita di rifiuti. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto, lamentando anche la mancanza di motivazione sul punto. Con il secondo motivo ha contestato la statuizione sulla confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per il reato, sostenendo che il veicolo appartenesse alla società del figlio e che, quindi, fosse di proprietà di un terzo estraneo al reato, rispetto al quale avrebbe dovuto operare la clausola di salvaguardia che esclude la confisca dei beni appartenenti a persone estranee.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la censura sulla qualificazione giuridica è proponibile solo nei casi di errore manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione senza margini di opinabilità; nel caso concreto la doglianza era invece generica, non autosufficiente e non ricavabile immediatamente dagli atti richiamati. Ha ritenuto non consentito anche il secondo motivo, in quanto consistente in una doglianza di fatto e nella riproposizione di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni corrette: il giudice di merito aveva escluso l'estraneità del terzo, valorizzando la disponibilità giuridica del mezzo e la cointeressenza familiare nell'attività economica nel settore dei rifiuti, con conseguente corretta applicazione del principio per cui, per evitare la confisca del mezzo usato per l'illecito, il terzo deve provare la propria buona fede e l'ignoranza non colpevole dell'uso illecito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende pari a euro 3.000,00.
Norme richiamate
ex art. 444, cod. proc. pen.
norma richiamata quale base della sentenza di patteggiamento che ha definito il giudizio di merito.
ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento può denunciare l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo nei casi di errore manifesto, immediatamente percepibile e non opinabile.
art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
per il reato di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
norma incriminatrice relativa alla gestione illecita di rifiuti, oggetto della sentenza impugnata.
art. 256, comma 1-quater, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
prevista dall'art 256, comma 1-quater, del d.lgs., n. 152 del 2006
prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile dal capo di imputazione e dalla motivazione, senza margini di opinabilità.
- È inammissibile il motivo che denunci la qualificazione giuridica in modo generico, non autosufficiente e non direttamente evincibile dal contenuto degli atti rilevanti.
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si traducano in una mera doglianza di fatto o nella riproposizione di questioni di merito già decise con motivazione giuridicamente corretta.
- In materia di gestione illecita di rifiuti, la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto non opera se il bene appartiene a un terzo estraneo al reato, ma incombe sul terzo l'onere di dimostrare la propria buona fede e l'ignoranza non colpevole dell'uso illecito del mezzo.
- La configurabilità della qualità di terzo estraneo va esclusa quando il giudice di merito accerti la disponibilità giuridica del mezzo in capo al terzo, la sua messa a disposizione dell'autore del reato e la cointeressenza nell'attività economica, elementi che rendono plausibile la conoscenza dell'uso illecito.
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