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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46888/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso era avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e dichiarato l'imputato colpevole dei reati di falso in atto pubblico (artt. 476, comma 1 e 2, e 482 c.p.) per avere alterato un provvedimento a firma del sostituto procuratore che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di fungibilità della pena, modificandone il dispositivo da rigetto ad accoglimento mediante la formazione di una copia contraffatta. Il ricorrente deduceva (1) che l'atto fosse una copia "grossolana" priva di rilevanza penale alla stregua della pronuncia delle Sezioni unite Marcis, (2) che dovesse essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), e (3) vizio nel trattamento sanzionatorio non avendo la Corte tenuto conto della diminuzione prevista dall'art. 482 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la configurabilità del reato perché, pur essendo la copia priva del timbro di deposito, essa assumeva nel contesto l'apparenza di atto originale e poteva ingannare il destinatario; non si è trattato di una falsificazione "grossolana" idonea ad escludere la rilevanza penale né di un reato impossibile. Sulla questione dell'art. 131-bis c.p. la Corte ha ritenuto che la non applicazione della causa di non punibilità emergesse implicitamente dalla motivazione della Corte territoriale (che aveva valorizzato la qualifica professionale dell'imputato e il concreto procedimento esecutivo coinvolto). Quanto al trattamento sanzionatorio, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il rilievo: la diminuzione prevista dall'art. 482 c.p. è stata considerata in sede di determinazione della pena, come desumibile dalla misura adottata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 476 cod. pen.

    Il reato di falso in atto pubblico è configurabile anche quando si formi la copia di un provvedimento inesistente, se la copia, nel contesto concreto, assume l'apparenza di un atto originale idoneo a ingannare la pubblica fede

  • art. 482 cod. pen.

    La norma sulla diminuzione di pena relativa ai falsi di cui agli artt. 476 e segg. è stata considerata e ritenuta applicata implicitamente nella determinazione della pena

  • art. 49 cod. pen.

    Richiamata la nozione di "reato impossibile": la Corte esclude che qui si sia trattato di reato impossibile, essendo la falsità non così manifesta da impedire l'inganno

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello; tuttavia la Cassazione ha ritenuto che, alla luce della motivazione della Corte territoriale (ruolo professionale dell'imputato e contesto esecutivo), la tenuità non sussistesse

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'obbligo di immediata declaratoria delle cause di proscioglimento e alla possibilità per il giudice d'appello di rilevare d'ufficio la causa di non punibilità

  • Sentenza Sezioni Unite "Marcis"

    Sez. U., n. 35814 del 28/03/2019

    Secondo la pronuncia, la mera formazione di una copia di un atto inesistente non integra il reato salvo che la copia assuma l'apparenza di atto originale; la Cassazione qui applica il principio distinguendo il caso concreto, ritenendo che la copia poteva ingannare nonostante l'assenza del timbro di deposito

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Muscogiuri, Ciaccio)

    Ulteriori precedenti richiamati confermano che la valutazione della "apparenza di originalità" dipende dal contesto e che difformità formali non escludono automaticamente l'idoneità all'inganno

Massime di principio

  • La formazione di una copia di un provvedimento giudiziario inesistente integra il reato di falso se, considerate le circostanze concrete, la copia assume l'apparenza di un atto originale capace di ingannare il destinatario
  • L'assenza di alcuni requisiti formali (es. timbro di deposito) non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza penale quando tali mancanze non siano facilmente percepibili da un terzo non esperto
  • La qualificazione professionale dell'autore (es. avvocato) e il fatto che il falso sia inserito in un procedimento penale reale aumentano la gravità e rendono meno probabile l'applicazione della causa di particolare tenuità
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis può essere rilevata d'ufficio in appello, ma la sua applicazione richiede che emergano chiaramente i presupposti; in assenza di elementi che dimostrino la tenuezza, il rigetto è giustificato
  • In sede di determinazione della pena il giudice deve esplicitare come ha applicato eventuali diminuzioni previste dalle norme (es. art. 482), ma la loro considerazione può risultare anche implicitamente desumibile dalla misura della pena adottata
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe documentare e dimostrare l'evidente grossolanità del falso o l'impossibilità di inganno (per ottenere l'esclusione del reato) e, se pertinente, proporre tempestivamente la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis con elementi concreti che ne attestino la sussistenza

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