Cassazione Civile, Ordinanza n. 11374/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un conferimento di ramo d'azienda agricola, nel quale era ricompreso un fondo gravato da ipoteca, alla società agricola conferitaria. Contestualmente era stato sottoscritto un contratto formalmente qualificato come fideiussione, con cui quattro soci della società si impegnavano a tenere indenne il conferente da imposte, sanzioni, interessi e spese relative all'eventuale contenzioso derivante dalla registrazione dell'atto di conferimento. In seguito a un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate per imposta di registro, ipotecaria e catastale, il conferente aveva chiesto ai garanti il pagamento della somma contestata. Il Tribunale aveva riconosciuto l'obbligo di manleva, ma la Corte d'appello aveva dichiarato nullo il contratto ritenendo vietato il trasferimento dell'onere fiscale su un soggetto diverso dal debitore d'imposta ai sensi dell'art. 62 d.P.R. 131/1986. In cassazione, a seguito dell'annullamento in sede tributaria dell'avviso di liquidazione, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e, ai soli fini delle spese, era stato respinto il ricorso. Avverso tale ordinanza è stata proposta revocazione deducendo molteplici errori di fatto e di diritto: presunta erronea lettura delle rationes decidendi della sentenza d'appello, omesso esame di un motivo originario, errata interpretazione del contratto, errata valutazione della clausola a prima richiesta, erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere, erronea statuizione sulle spese e sui presupposti del rimedio revocatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto manifestamente infondate le richieste di sollevare questioni di legittimità comunitaria e costituzionale, perché la Corte di giustizia non è un quarto grado di giudizio e la disciplina dei mezzi di impugnazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Ha poi dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi: quelli numerati 1-bis, 2-bis, 3-bis, 4-bis, 5-bis e 6-bis perché prospettavano errori di diritto; i primi due motivi perché censuravano l'interpretazione della sentenza impugnata, attività di giudizio non sindacabile con revocazione; il terzo perché infondato, essendo il motivo già stato esaminato nel provvedimento revocando; il quarto perché il contratto non costituiva un fatto incontroverso; il quinto perché, al più, deduceva un errore di giudizio e non percettivo; il sesto e l'ottavo perché denunciavano un error in procedendo e non un errore di fatto; il settimo perché contestava un giudizio di diritto sulle spese. Ha inoltre ravvisato abuso del processo nella proposizione di un ricorso manifestamente insostenibile e prolisso, condannando il ricorrente ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. e ponendo a suo carico le spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il rimedio revocatorio è esperibile solo per errore di fatto revocatorio e non per contestare valutazioni di diritto, interpretazioni o giudizi svolti dalla Corte.
La proposizione di un ricorso manifestamente infondato e abusivo giustifica la condanna equitativa per responsabilità aggravata.
Alla condanna ex terzo comma consegue, ope legis, la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
La Corte richiama il divieto di inutile prolissità degli atti processuali.
La Corte d'appello aveva ritenuto vietato trasferire l'onere fiscale su soggetto diverso dal debitore d'imposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non può essere utilizzato per sindacare l'interpretazione di una sentenza, la lettura delle clausole contrattuali o, più in generale, valutazioni giuridiche compiute dal giudice.
- L'errore di fatto revocatorio richiede la percezione di un fatto decisivo, incontroverso e non discusso tra le parti; se il fatto è stato oggetto di contestazione o di valutazione nei precedenti gradi di giudizio, il rimedio non è esperibile.
- La denuncia di un preteso errore nell'applicazione della legge, nella qualificazione degli effetti di una clausola o nella statuizione sulle spese integra un errore di giudizio, non un errore di fatto revocatorio.
- La cessazione della materia del contendere e le conseguenti statuizioni sulle spese non sono censurabili in revocazione come errori percettivi quando la doglianza investe il ragionamento decisorio del giudice.
- La proposizione di impugnazioni manifestamente infondate, prolisse o prive di seri appigli giuridici può integrare abuso del processo e fondare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
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