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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32584/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/10/2022 del Tribunale di sorveglianza di Messina che aveva rigettato il reclamo ex art. 69-bis legge 26/07/1975, n. 354 avverso il provvedimento del 20/09/2022. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della liberazione anticipata per specifici semestri (periodi indicati nel ricorso: 25/01-14/04/2018; 26/08-14/11/2011; 30/10/2013-20/07/2014; 24/02-17/08/2017 e il periodo 20/12/2021-19/06/2022). Ha articolato due motivi: (1) violazione e applicazione erronea della legge penale con riferimento all'art. 54 Ord. pen., sostenendo che non era provata la volontà di sottrarsi alle prescrizioni; (2) vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe ignorato che la pena era stata espiata di fatto senza soluzione di continuità e quindi la richiesta era ammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Motivazione: il requisito dell'interesse a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del gravame ma anche al momento della decisione; la giurisprudenza consolidata esclude l'interesse del condannato a impugnare il diniego di liberazione anticipata se, nel corso del procedimento, il soggetto è stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena. Nel caso concreto Stramandino è risultato scarcerato il 16/01/2023 per espiazione della pena; pertanto il ricorso non poteva più produrre un vantaggio giuridico e va dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    richiamata come causa formale del reclamo contro il provvedimento di riconoscimento della liberazione anticipata

    disciplina la procedura di reclamo avverso i provvedimenti in materia di misure alternative/liberazione anticipata; qui è la norma che legittima il reclamo che il ricorrente ha proposto

  • art. 54 Ordinamento penitenziario

    richiamato nel primo motivo dal ricorrente

    il ricorrente invocava la mancata prova della volontà di sottrarsi alle prescrizioni previste dall'articolo; la Corte ha però deciso sull'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse senza entrare nel merito sostanziale dell'applicazione di tale norma

  • art. 568, comma 4, codice di procedura penale

    richiamato nella motivazione sulla nozione di interesse a impugnare

    stabilisce il requisito soggettivo dell'interesse a impugnare; la Corte lo interpreta con orientamento giurisprudenziale secondo cui l'interesse deve essere concreto e sussistere anche al momento della decisione

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare in materia penale va valutato anche al momento della decisione: se l'impugnante perde la situazione di svantaggio (per esempio viene scarcerato per espiazione della pena), il ricorso può diventare inammissibile per carenza di interesse.
  • Il semplice fatto di aver proposto motivi sostanziali (es. mancata prova della volontà di sottrarsi a prescrizioni o vizi di motivazione) non evita l'inammissibilità se la statuizione impugnata non può più produrre effetti utili per il ricorrente.
  • Nei casi di diniego di liberazione anticipata o riconoscimento di periodi/crediti, è fondamentale verificare tempestivamente la situazione detentiva: il decorso del tempo e l'espiazione della pena possono rendere inutile qualsiasi impugnazione tardiva.
  • Se l'interesse sussiste al momento della proposizione ma viene meno successivamente, il vizio di carenza di interesse sopraggiunta giustifica la dichiarazione di inammissibilità; pertanto, chi ricorre dovrebbe valutare la necessità di misure urgenti o rimedi alternativi prima che la pena si estingua.
  • Sul piano del merito, questioni come la prova della volontà di sottrarsi alle prescrizioni (art. 54 Ord. pen.) o la continuità dell'espiazione vanno comunque valutate nel caso in cui l'interesse permanga: manca interesse solo quando l'impugnazione non può più arrecar beneficio concreto.

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