Cassazione Penale, Sentenza n. 32584/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/10/2022 del Tribunale di sorveglianza di Messina che aveva rigettato il reclamo ex art. 69-bis legge 26/07/1975, n. 354 avverso il provvedimento del 20/09/2022. Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della liberazione anticipata per specifici semestri (periodi indicati nel ricorso: 25/01-14/04/2018; 26/08-14/11/2011; 30/10/2013-20/07/2014; 24/02-17/08/2017 e il periodo 20/12/2021-19/06/2022). Ha articolato due motivi: (1) violazione e applicazione erronea della legge penale con riferimento all'art. 54 Ord. pen., sostenendo che non era provata la volontà di sottrarsi alle prescrizioni; (2) vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe ignorato che la pena era stata espiata di fatto senza soluzione di continuità e quindi la richiesta era ammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Motivazione: il requisito dell'interesse a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del gravame ma anche al momento della decisione; la giurisprudenza consolidata esclude l'interesse del condannato a impugnare il diniego di liberazione anticipata se, nel corso del procedimento, il soggetto è stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena. Nel caso concreto Stramandino è risultato scarcerato il 16/01/2023 per espiazione della pena; pertanto il ricorso non poteva più produrre un vantaggio giuridico e va dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
richiamata come causa formale del reclamo contro il provvedimento di riconoscimento della liberazione anticipata
disciplina la procedura di reclamo avverso i provvedimenti in materia di misure alternative/liberazione anticipata; qui è la norma che legittima il reclamo che il ricorrente ha proposto
art. 54 Ordinamento penitenziario
richiamato nel primo motivo dal ricorrente
il ricorrente invocava la mancata prova della volontà di sottrarsi alle prescrizioni previste dall'articolo; la Corte ha però deciso sull'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse senza entrare nel merito sostanziale dell'applicazione di tale norma
art. 568, comma 4, codice di procedura penale
richiamato nella motivazione sulla nozione di interesse a impugnare
stabilisce il requisito soggettivo dell'interesse a impugnare; la Corte lo interpreta con orientamento giurisprudenziale secondo cui l'interesse deve essere concreto e sussistere anche al momento della decisione
Massime di principio
- L'interesse a impugnare in materia penale va valutato anche al momento della decisione: se l'impugnante perde la situazione di svantaggio (per esempio viene scarcerato per espiazione della pena), il ricorso può diventare inammissibile per carenza di interesse.
- Il semplice fatto di aver proposto motivi sostanziali (es. mancata prova della volontà di sottrarsi a prescrizioni o vizi di motivazione) non evita l'inammissibilità se la statuizione impugnata non può più produrre effetti utili per il ricorrente.
- Nei casi di diniego di liberazione anticipata o riconoscimento di periodi/crediti, è fondamentale verificare tempestivamente la situazione detentiva: il decorso del tempo e l'espiazione della pena possono rendere inutile qualsiasi impugnazione tardiva.
- Se l'interesse sussiste al momento della proposizione ma viene meno successivamente, il vizio di carenza di interesse sopraggiunta giustifica la dichiarazione di inammissibilità; pertanto, chi ricorre dovrebbe valutare la necessità di misure urgenti o rimedi alternativi prima che la pena si estingua.
- Sul piano del merito, questioni come la prova della volontà di sottrarsi alle prescrizioni (art. 54 Ord. pen.) o la continuità dell'espiazione vanno comunque valutate nel caso in cui l'interesse permanga: manca interesse solo quando l'impugnazione non può più arrecar beneficio concreto.
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