Cassazione Penale, Ordinanza n. 24930/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre richiamato la corretta riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 493-ter c.p., dando atto che la motivazione della sentenza di merito non presentava vizi apprezzabili nei termini dedotti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato contestato, poi riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 493-ter c.p. L'unico motivo deduceva carente e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e aspecifico: il ricorso si limitava a richiamare massime giurisprudenziali senza calarle nei fatti di causa e senza un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che invece conteneva una specifica e approfondita disamina del compendio probatorio e delle ragioni della ritenuta integrazione del reato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Norme richiamate
La fattispecie concreta è stata ricondotta dalla Corte di appello a questa ipotesi di reato; la Cassazione prende atto della riqualificazione come corretta, senza affrontarne nel merito gli elementi costitutivi.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, anche per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Richiamato implicitamente per la censura di vizio di motivazione, ma la doglianza è stata ritenuta non specifica e quindi inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione non è specifico quando si limita a formule astratte o a richiami giurisprudenziali, senza confrontarsi concretamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede una correlazione puntuale tra le ragioni della decisione censurata e le critiche sollevate dal ricorrente; non è sufficiente ignorare i passaggi motivazionali decisivi del provvedimento di merito.
- Quando la sentenza di appello offre una disamina probatoria puntuale e coerente, la mera deduzione di illogicità motivazionale, non sorretta da argomenti mirati, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
- La riqualificazione giuridica del fatto operata nel giudizio di merito può essere richiamata in sede di legittimità, ma il ricorso deve comunque attaccare in modo specifico la motivazione che la sorregge, altrimenti resta precluso l'esame nel merito.
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