Cassazione Penale, Ordinanza n. 02824/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. Dall'ordinanza emerge che la difesa contestava la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove poste a fondamento della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, sostenendo, in sintesi, che il fatto dovesse essere ricondotto alla fattispecie più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità, poiché miravano a una nuova lettura del materiale probatorio e della vicenda fattuale, già esaminata e motivatamente disattesa dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi investivano la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze probatorie, nonché la qualificazione del fatto come rientrante nell'art. 73, comma 4, anziché nel comma 5, del testo unico sugli stupefacenti. Tali censure erano già state affrontate dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a fondamento della responsabilità confermata nei giudizi di merito; il ricorso contestava la sua applicazione al caso concreto.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
ipotesi invocata dalla difesa come qualificazione più lieve del fatto, non accolta dai giudici di merito e non rivalutabile in cassazione nei termini prospettati.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, pur formalmente prospettate come vizi di motivazione o violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già scrutinati dai giudici di merito.
- Quando la sentenza di merito ha esaminato in modo coerente e logicamente non manifestamente illogico la ricostruzione della vicenda e la qualificazione giuridica del fatto, il ricorso che riproponga le stesse doglianze senza evidenziare reali errori di diritto è inammissibile.
- La richiesta di ricondurre il fatto a una fattispecie meno grave, se implica soltanto una diversa lettura degli elementi fattuali e probatori, non può essere accolta in cassazione se i giudici di merito hanno già motivato puntualmente sulla non configurabilità dell'ipotesi invocata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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