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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20551/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di revisione dell’accertamento doganale con cui l’Ufficio ha recuperato dazi antidumping e irrogato sanzioni su importazioni del 2012 di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e parti, dichiarati come originari delle Filippine ma ritenuti in realtà originari di Taiwan. L’Ufficio aveva fondato il recupero sulle indagini svolte dall’OLAF e sulle informazioni delle autorità filippine, che avevano poi revocato i certificati di origine FORM A. La Commissione tributaria regionale ha però escluso il valore probatorio della relazione OLAF e ha ritenuto insufficienti le prove dell’amministrazione, affermando che non fosse dimostrato in modo certo che la merce non avesse subito sostanziali trasformazioni nelle Filippine. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 9 del Reg. CE n. 1073/99 e 12 e 21 del Reg. CE n. 515/97, sostenendo che la CTR avesse erroneamente richiesto ulteriori prove all’Ufficio nonostante la piena rilevanza probatoria degli accertamenti OLAF e la revoca dei certificati di origine, mentre l’onere della prova contraria gravava sulle società importatrici.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il certificato di origine non ha efficacia di prova legale assoluta dell’origine della merce, può essere contestato dalle autorità doganali dello Stato di importazione sulla base di ragionevoli dubbi e di indagini antifrode, e gli accertamenti OLAF possono da soli fondare il recupero dei dazi, spettando al contribuente fornire la prova contraria circa la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura di legittimità è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 9 Reg. CE n. 1073/99

    La relazione finale OLAF ha piena rilevanza probatoria ed è equiparata alle relazioni amministrative nazionali; gli esiti investigativi possono fondare il recupero dei dazi.

  • art. 12 Reg. CE n. 515/97

    Richiamato come norma violata nel motivo di ricorso, in tema di cooperazione e assistenza antifrode doganale.

  • art. 21 Reg. CE n. 515/97

    Richiamato come norma violata nel motivo di ricorso, in tema di controlli e indagini doganali.

  • art. 26 Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913

    Il certificato di origine è titolo di legittimazione per il regime preferenziale, ma non prova assoluta dell’effettiva origine della merce.

  • artt. 80 e ss. Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454

    Disciplina dei certificati di origine e dei controlli sull’origine preferenziale.

  • art. 94, par. 5, Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454

    Il recupero a posteriori dei dazi è legittimato anche in base alle risultanze delle indagini degli organi ispettivi comunitari.

  • art. 220, par. 2, lett. b) codice doganale

    Citato solo per distinguere un diverso tema, quello della buona fede dell’importatore, non decisivo nella fattispecie.

  • art. 1, comma 197, L. 197/2022

    Richiamato per la questione della definibilità agevolata della controversia in materia di dazi.

  • art. 384, comma 3, c.p.c.

    Usato per l’assegnazione del termine alle parti e al P.G. sulla questione rilevata d’ufficio.

Massime di principio

  • Nel contenzioso doganale sull’origine preferenziale della merce, il certificato di origine è necessario per accedere al regime agevolato, ma non costituisce prova legale assoluta e può essere superato da controlli e indagini antifrode dell’autorità doganale.
  • Gli accertamenti dell’OLAF, per la loro natura e per il valore probatorio attribuito dall’ordinamento unionale, possono costituire da soli base sufficiente per il recupero a posteriori dei dazi, senza necessità di ulteriori prove del medesimo tenore da parte dell’Ufficio.
  • Quando emergono ragionevoli dubbi sull’effettiva origine della merce o sulla veridicità del certificato di origine, l’onere di dimostrare la spettanza del regime preferenziale si sposta sul contribuente/importatore.
  • La revoca del certificato di origine da parte dell’autorità del Paese esportatore non è condizione necessaria per il recupero dei dazi: il recupero può essere disposto anche sulla base delle risultanze investigative degli organi antifrode dell’Unione.
  • In tema di dazi antidumping, se il regime agevolato viene meno ex post, l’importazione può essere assoggettata all’ordinario tributo, trattandosi di un rischio normale dell’operatore commerciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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