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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9067/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 4 luglio 2022 che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, aveva escluso la circostanza aggravante prevista dal sesto comma dell'art. 416-bis c.p. ma confermato la misura cautelare della custodia in carcere. I difensori contestavano la valutazione dei gravi indizi: si assumeva che il Tribunale avesse indebitamente attribuito valore alle dichiarazioni dei collaboratori (relative a fatti anteriori), che avesse dato eccessivo rilievo a semplici frequentazioni di quartiere non captate, che avesse inferito dalla facoltà di non rispondere, che non vi fossero riscontri circa la gestione della "cassa comune" e l'asserita capacità di comporre controversie, e che vi fosse una violazione del ne bis in idem per pregressa condanna passata in giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure prospettate costituivano in realtà una diversa valutazione probatoria rispetto a quella del giudice del merito, valutazione che la Corte di legittimità non può sostituire salvo che ricorrano specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha trovato sinergia probatoria nelle dichiarazioni dei collaboratori e nella serie di incontri cautelati dal ricorrente (preceduti da cautele per evitare captazioni), nonché in intercettazioni e comportamenti indicativi della gestione della cassa e dell'intervento in controversie. È stata respinta l'eccezione di ne bis in idem in quanto il fatto contestato riguarda un arco temporale successivo alla precedente condanna e costituisce autonoma ripresa dell'attività associativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma sull'associazione mafiosa è stata applicata nella sua parte centrale; il Tribunale aveva escluso la circostanza aggravante del sesto comma in sede di riesame ma ha confermato l'assetto associativo e il ruolo direttivo dell'indagato sulla base di gravi indizi.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma citata dai difensori (probabilmente in relazione ai mezzi di prova e al loro utilizzo); la Corte non ha ritenuto sussistere una specifica violazione di questa norma nel testo dell'ordinanza impugnata.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha verificato la congruenza della motivazione e l'assenza di manifesta illogicità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Previsione sulle deduzioni ammissibili in cassazione: la Corte ha richiamato i limiti del controllo di legittimità (vizio di motivazione circoscritto a mancanza o manifesta illogicità) e ha ritenuto il motivo come una rivalutazione dei fatti, quindi inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente ritenuto inammissibile.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al pagamento alla cassa delle ammende: la Corte ha disposto il versamento di una somma a titolo equitativo non ritenendo il ricorso presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione del merito: può censurare la motivazione del giudice del riesame solo per mancanza o manifesta illogicità o per violazione di norme di legge, non per diversa valutazione degli elementi di fatto.
  • Le dichiarazioni di collaboratori, se corroborate da elementi concreti (incontri, intercettazioni, cautele adottate per evitare captazioni), possono assumere rilievo indiziario rilevante in sede cautelare.
  • Una precedente condanna passata in giudicato non impedisce l'uso degli elementi probatori relativi a quei fatti né esclude la configurabilità di una nuova associazione mafiosa per fatti verificatisi in periodo successivo (no automatica configurazione del ne bis in idem).
  • Gli incontri ripetuti, soprattutto se svolti con precauzioni per eludere controlli, e la gestione di una cassa comune o l'intervento nella composizione di controversie sono elementi sintomatici che, congiuntamente, possono giustificare la sussistenza di gravi indizi di partecipazione a Cosa Nostra nella fase cautelare.
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario dimostrare specifiche violazioni di legge o palesi contraddizioni logiche nella motivazione, non solo prospettare plausibili ricostruzioni alternative dei fatti.

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