Cassazione Penale, Sentenza n. 16965/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato gli arresti domiciliari applicati al ricorrente per il reato di concorso in associazione mafiosa (capo 37). La difesa contestava la mancanza di gravi indizi sul ruolo di "concorrente esterno", sostenendo che il contributo del Vecchio fosse solo potenziale e non concrettamente dato (es. la presunta promessa di favorire il trasferimento o il concorso della moglie non si era realizzata). Ha inoltre dedotto violazione di legge rispetto agli artt. 110 e 416-bis c.p., richiamando orientamenti giurisprudenziali (sentenza Tallarico) che escluderebbero la configurabilità del concorso esterno in presenza di un apporto meramente ipotetico o condizionato. La difesa ha poi censurato l'insussistenza delle esigenze cautelari rilevando che i contatti contestati si erano interrotti dal 2019.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità delle censure rispetto alla motivazione impugnata, ritenendo che l'ordinanza del Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi (captazioni e riferimenti del ricorrente alle sue "utilita'" per la cosca) e delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e contesto criminale). Per l'inammissibilità sono inammissibili anche i motivi nuovi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria da versare alla cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per contestare la motivazione dell'ordinanza; la Corte osserva che le doglianze sono generiche e non specificano i punti della motivazione impugnata, per cui non integrano una efficace contestazione ai sensi della norma che esige motivazione sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi
Richiamato in combinato con l'art. 416-bis dalla difesa; la Corte valuta la fondatezza della contestazione sulla base della giurisprudenza applicabile al concorso esterno, non ritenendo provata l'insussistenza della configurabilità del reato nella fattispecie
Norma che definisce l'associazione mafiosa; la Corte richiama l'orientamento secondo cui il concorso esterno può essere configurato anche quando vi sia una "messa a disposizione" di competenze utili al sodalizio, purché apprezzabile ex post come contributo causale alle finalità associative
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'introduzione di nuovi motivi in cassazione; la Corte ha richiamato il principio per cui, se il ricorso originario è inammissibile, i motivi nuovi non possono essere esaminati
Norma che disciplina la condanna alle spese e le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende
Cassazione, Sez. VI, sentenza 22/12/2023 (Tallarico)
Decisione richiamata dalla difesa per sostenere che un apporto solo ipotetico o condizionato non sarebbe sufficiente per il concorso esterno; la Corte valuta il richiamo ma ritiene che la fattispecie qui concreta presenti indizi e captazioni che dimostrano una disponibilita' effettiva del ricorrente verso la cosca
Cassazione, Sez. I, n. 49744 del 07/12/2022
Giurisprudenza citata nella motivazione: per la configurabilità del concorso esterno non è necessario il conseguimento materiale del vantaggio per il sodalizio, ma è rilevante che la condotta costituisca una messa a disposizione apprezzabile ex post come contributo causale alle finalità associative
Cassazione, Sez. VI, n. 32902 del 23/06/2021
Richiamata per affermare che anche la mera messa a disposizione di competenze professionali o di funzioni istituzionali può rafforzare l'organizzazione criminale e quindi integrare il concorso esterno
Massime di principio
- Per il concorso esterno in associazione mafiosa non è indispensabile che il vantaggio concreto per il sodalizio si sia materialmente realizzato: rileva anche la messa a disposizione di competenze o contatti che, ex post, siano apprezzabili come contributo alle finalità associative
- Le captazioni e le dichiarazioni dei soggetti coinvolti possono costituire elementi indiziari idonei a fondare la misura cautelare quando emergano rapporti di disponibilità o scambi riconducibili alla cooperazione con il sodalizio
- Nella censura di una decisione cautelare è necessario contestare in modo specifico e motivato le singole argomentazioni della motivazione: censure generiche o astratte rischiano di rendere il ricorso inammissibile
- Le esigenze cautelari possono essere fondate anche sul contesto criminale e sul concreto pericolo di reiterazione, non solo su episodi recenti; l'assenza di risultati concreti non esclude automaticamente il pericolo futuro se la condotta è stata già consolidata
- In cassazione i motivi nuovi possono essere esaminati solo se il ricorso principale è ammissibile; l'inammissibilità del ricorso originario impedisce l'ingresso di nuovi profili istruttori
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