Cassazione Civile, Ordinanza n. 02205/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società proprietaria di un automezzo impugnava un verbale amministrativo che le aveva contestato, quale obbligata in solido/proprietaria del mezzo, la violazione dell'art. 179, commi 2 e 9, cod. strada, per circolazione senza inserimento della carta del conducente nel cronotachigrafo, con sanzione pecuniaria. La controversia verteva soprattutto sulla tempestività della contestazione/notifica: secondo la società il termine di 90 giorni dell'art. 201 cod. strada e dell'art. 14 l. n. 689/1981 avrebbe dovuto decorrere dalla data del fatto (24.7.2018), mentre il Comune e i giudici di merito ritenevano che, trattandosi di illecito accertabile solo mediante estrazione ed esame dei dati del cronotachigrafo, il termine decorresse dal momento dell'ultimazione delle verifiche (18.8.2018). Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione asseritamente inconferente, poiché il Tribunale avrebbe confuso la fattispecie dell'art. 179 con quella dell'art. 174 cod. strada; 2) violazione dell'art. 201 cod. strada e dell'art. 14 l. n. 689/1981, sostenendo che il termine decorresse comunque dalla commissione dell'infrazione; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché non vi sarebbe prova dello svolgimento delle verifiche sui dati del cronotachigrafo e sui registri di servizio; 4) violazione dell'art. 355 c.p.c. per il mancato esame della querela di falso proposta contro la relata di notifica del verbale del 19.10.2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'erroneo richiamo, in motivazione, all'art. 174 cod. strada non fosse decisivo né idoneo a determinare nullità della sentenza, perché la ratio della decisione era interamente imperniata sulla tempestività della contestazione differita e la questione del decorso del termine ex art. 201 cod. strada era indipendente dalla specifica fattispecie sanzionata, entrambe le violazioni essendo accertabili tramite i dati del cronotachigrafo. Ha poi confermato che, quando l'illecito amministrativo richiede particolari indagini o l'esame di dati tecnici, il termine per la contestazione decorre dal completamento di tali attività e non dal momento della commissione del fatto, con conseguente legittimità della contestazione differita. Ha escluso anche la violazione dell'art. 115 c.p.c., osservando che l'accertamento successivo tramite dati del cronotachigrafo risultava pacifico in causa e, per il resto, la censura investiva un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione. Infine ha dichiarato assorbito il motivo sulla querela di falso, reputando corretta la valutazione di irrilevanza della stessa, poiché anche prendendo come data di spedizione quella prospettata dalla società, il termine di novanta giorni sarebbe comunque risultato rispettato. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione deve essere accolta solo se la motivazione non consente di comprendere le ragioni della decisione; un errore materiale o una svista non determinante non integra nullità.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza/completezza della motivazione.
art. 179, commi 2 e 9, cod. strada
Norma sanzionatoria richiamata come base del verbale impugnato; la Corte rileva che la questione del termine di contestazione è indipendente dalla specifica disposizione violata, trattandosi di condotte accertabili tramite cronotachigrafo.
art. 174, comma 8, cod. strada
La sentenza impugnata ne aveva erroneamente fatto riferimento in un passaggio motivazionale; la Corte considera la svista non decisiva perché non incide sulla ratio decidendi.
Il termine per la contestazione/notifica decorre, nei casi in cui l'accertamento richieda verifiche tecniche o analisi di dati, dal momento in cui l'amministrazione completa le operazioni necessarie per l'accertamento dell'illecito, non dalla mera commissione del fatto.
Per le violazioni amministrative che richiedono particolari indagini o l'esame di dati, il dies a quo per la contestazione coincide con la data dell'accertamento effettivo dell'illecito, non con quella della sua commissione.
La contestazione immediata è la regola 'quando è possibile'; se non è possibile, opera la disciplina dell'art. 201 cod. strada.
art. 384 reg. esec. cod. strada
La nozione di impossibilità della contestazione immediata è chiarita da casi esemplificativi, tra cui l'accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
La doglianza è inammissibile quando mira a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito; inoltre, non può dirsi violato il principio di non contestazione se la circostanza risulta pacifica dagli atti richiamati nel ricorso.
La querela di falso è assorbita e comunque irrilevante quando, anche assumendo vera la data di notificazione prospettata dalla parte, il termine di legge risulta rispettato.
Massime di principio
- Quando la violazione amministrativa richiede particolari verifiche tecniche o l'esame di dati registrati, il termine per la contestazione decorre dal completamento delle operazioni di accertamento e non dalla data del fatto originario.
- La contestazione immediata è necessaria solo se effettivamente possibile; in caso di impossibilità oggettiva, anche per l'assenza del trasgressore o per la necessità di analisi successive, è legittima la contestazione differita.
- Un errore materiale del giudice nella qualificazione di una fattispecie sanzionatoria non determina nullità della sentenza se la decisione è comunque sorretta da una ratio chiara e autonoma che non dipende da quell'errore.
- La censura ex art. 115 c.p.c. non può essere usata per sovvertire l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, specie quando la circostanza è già pacifica in causa o desumibile dagli atti richiamati.
- La querela di falso contro la relata di notifica è irrilevante se, anche supponendo corretta la data alternativa dedotta dalla parte, la contestazione/notifica resta comunque tempestiva.
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