Cassazione Penale, Sentenza n. 34450/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso il diniego di revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere. Primo motivo: violazione del principio della "stretta legalità cautelare" (artt. 272, 292 c.p.p. e art. 13 Cost.), sostenendo che l'ordinanza del 26/10/2023 del GIP di Avellino, che valutò adeguata la misura degli arresti domiciliari, costituisce un nuovo e autonomo titolo cautelare applicabile al reato di omicidio e perciò avrebbe dovuto prevalere. Secondo motivo: plurimi vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) e violazioni degli artt. 273, 274, 293 e 294 c.p.p., con riferimento alla mancata interpretazione del provvedimento del 26/10/2023 come riconoscimento dell'adeguatezza degli arresti domiciliari per l'omicio, alla mancata esecuzione del provvedimento e all'omessa effettuazione dell'interrogatorio di garanzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che il titolo cautelare in corso di esecuzione è l'ordinanza applicativa della custodia in carcere del 5/1/2023 (per il delitto di tentato omicidio) e non l'ordinanza del 26/10/2023, che si è limitata a rigettare la richiesta del pubblico ministero di applicare la custodia in carcere per il nuovo capo di imputazione (omicidio). La Corte ha richiamato il principio secondo cui ai fini del computo dei termini e della titolarità della misura cautelare si fa riferimento esclusivamente al provvedimento restrittivo in vigore e non alla diversa imputazione successivamente formulata dal PM, salvo che non intervenga un nuovo provvedimento cautelare formale. Ha inoltre ritenuto infondati i vizi di motivazione denunciati e ha sottolineato che la successiva ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 27/10/2023, che ha ripristinato la custodia cautelare in carcere, ha reso irrilevanti le questioni sollevate rispetto all'ordinanza del 26/10/2023. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e il provvedimento dispone gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Indica la funzione del Tribunale in materia di misure cautelari; la Corte ha agito confermando la competenza del Tribunale di Napoli quale giudice dell'appello cautelare
Principio della "stretta legalità cautelare": la Corte ha ribadito che la misura cautelare si applica in base alla imputazione che ha giustificato il provvedimento restrittivo e che cambiamenti dell’imputazione non incidono automaticamente sulla posizione cautelare se non vi è un nuovo provvedimento coercitivo
Richiamato nel contesto del principio di legalità cautelare e del calcolo dei termini della custodia, come norma rilevante per la disciplina delle misure
Norma richiamata nelle doglianze sulla motivazione; la Corte non ha ravvisato violazioni in ordine agli obblighi motivazionali contestati
Richiamata fra le norme della fase cautelare: la Corte ha ritenuto non sussistenti vizi di motivazione o contraddittorietà tali da invalidare il provvedimento impugnato
Regola gli adempimenti esecutivi in caso di ordinanza dispositiva di misura cautelare; la Corte ha osservato che per il delitto di omicidio non è mai intervenuta applicazione di una nuova misura e che non si è realizzata la situazione che attiverebbe gli adempimenti esecutivi previsti dall'art. 293
Norma richiamata in relazione ai vizi denunciati, senza che la Corte ravvisasse profili di illegittimità tali da annullare l'ordinanza impugnata
art. 13 Cost.
Richiamato a supporto della tesi del principio di legalità ; la Corte ha ritenuto che il principio di tutela delle libertà personali sia garantito dal vincolo al provvedimento cautelare formale e non da mutazioni processuali non formalizzate tramite nuovo provvedimento
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione procedurale cui la Cancelleria deve ottemperare in caso di detenuti; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti per la condizione di detenzione dei ricorrenti
Massime di principio
- Il "titolo cautelare" si identifica con il provvedimento restrittivo formalmente emesso e in corso di esecuzione; cambiamenti dell’imputazione non modificano automaticamente la misura cautelare se non interviene un nuovo provvedimento cautelare
- Un'ordinanza di rigetto della richiesta del PM non costituisce un nuovo titolo cautelare favorevole all'imputato; va distinta da una ordinanza che formalmente applica o sostituisce una misura
- Ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare si deve fare riferimento esclusivamente al contenuto del provvedimento restrittivo in vigore e non alla diversa imputazione formulata successivamente dal PM
- Per ottenere la modifica della posizione cautelare (inasprimento o attenuazione) occorre un provvedimento formale che disponga la nuova misura e, se necessario, gli adempimenti esecutivi (es.: interrogatorio di garanzia, esecuzione), altrimenti la precedente misura resta operativa
- Nelle impugnazioni è cruciale dimostrare l'esistenza di un nuovo provvedimento cautelare o l'effettiva esecuzione/interpretazione sostanziale di uno precedente; argomentazioni basate su una lettura sostanziale senza atto formale hanno scarsa efficacia
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