Parere n. 1763/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per revocazione del D.P.R. del 14.07.2021 parere -OMISSIS- affare n. prot. 650/2018, concernente l’annullamento della cancellazione dall'albo degli abilitati all'esercizio della professione forense proposto da -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario del 25 marzo 2024 per l’annullamento della deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 31 dicembre 1997, recante la cancellazione del ricorrente dal registro dei praticanti abilitati, con istanza cautelare.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, già destinatario della cancellazione dal registro dei praticanti abilitati per scadenza del termine d’iscrizione, chiedeva di annullare il provvedimento del 31 dicembre 1997, sostenendo che il Consiglio Nazionale Forense ne aveva dichiarato la nullità con decisione del 16 ottobre 1998, depositata il 10 dicembre 1998, e che tale decisione non era stata eseguita dal Consiglio dell’Ordine. Lamentava inoltre la violazione dell’art. 87 Cost. e del diritto al lavoro, contestava che le precedenti pronunce avessero definito la domanda di annullamento dell’atto originario e chiedeva la sospensione cautelare. Il Ministero eccepiva l’inammissibilità, sia perché la controversia sull’iscrizione nel registro rientra nella giurisdizione del CNF e il ricorso straordinario non è utilizzabile per ottenere l’esecuzione di una decisione giurisdizionale, sia perché le doglianze e la domanda di ottemperanza erano già state oggetto di precedenti procedimenti, conclusi con statuizioni definitive, anche per intervenuta prescrizione decennale.
Il parere
Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso inammissibile per due ragioni autonome. In primo luogo, la controversia riguarda l’iscrizione nel registro dei praticanti abilitati, materia nella quale il CNF esercita funzione giurisdizionale; le sue decisioni sono impugnabili, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della legge n. 247/2012, soltanto davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Poiché l’art. 7, comma 8, c.p.a. ammette il ricorso straordinario solo per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, difetta la giurisdizione del giudice adito. In secondo luogo, le doglianze risultano coperte da giudicato e precluse dal principio del ne bis in idem: la contestazione relativa all’art. 87 Cost. era già stata proposta nel ricorso straordinario n. 650/2018, dichiarato inammissibile, mentre le domande relative all’ottemperanza della decisione del CNF erano state trattate in precedenti giudizi davanti al TAR Lazio e al Consiglio di Stato, conclusi con pronunce di irricevibilità per prescrizione decennale. L’istanza cautelare resta assorbita.
Osservazioni
Giurisdizione sulla controversia relativa all’iscrizione nel registro dei praticanti abilitati
La controversia appartiene alla giurisdizione speciale del CNF, che esercita funzione giurisdizionale nelle materie degli albi, degli elenchi e dei registri. Le relative decisioni sono impugnabili soltanto davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; ne consegue che il ricorso straordinario, riservato alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Giudicato e principio del ne bis in idem
Le censure riproposte, compresa quella relativa alla violazione dell’art. 87 Cost., erano già state dedotte nel ricorso straordinario n. 650/2018; inoltre, la domanda di ottemperanza della decisione del CNF era stata già esaminata in più giudizi, conclusi con pronunce fondate sulla prescrizione decennale. Tali statuizioni precludono una nuova pronuncia sulla medesima controversia.
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione cautelare è assorbita dalla declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Dalla disciplina delineata dall'art. 36 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 si desume che il CNF, quando si pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica, esercita una funzione giurisdizionale.
Il CNF esercita funzione giurisdizionale quando decide controversie in materia di albi, elenchi e registri, compresa quella relativa all’iscrizione nel registro dei praticanti abilitati.
Pertanto, il CNF costituisce una giurisdizione speciale, avverso le cui decisioni, ai sensi dell'art. 36, co. 6, cit., può essere proposto ricorso solo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Le decisioni giurisdizionali del CNF sono impugnabili esclusivamente davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
art. 7, comma 8, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
Considerato che l'art. 7, co. 8, c.p.a. prevede che il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Consiglio Nazionale Forense.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso soltanto per controversie attribuite alla giurisdizione amministrativa; non è quindi utilizzabile per una controversia riservata alla giurisdizione speciale del CNF.
Massime di principio
- Le controversie relative all’iscrizione negli albi, elenchi e registri forensi appartengono alla giurisdizione del CNF; le decisioni rese in tale ambito sono impugnabili davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e non mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Il ricorso straordinario è inammissibile quando la controversia rientra in una giurisdizione diversa da quella amministrativa, anche se il ricorrente prospetta la domanda come impugnazione di un atto amministrativo connesso alla vicenda.
- Le domande e le censure già definite con statuizioni giurisdizionali definitive non possono essere nuovamente sottoposte a decisione attraverso un successivo ricorso straordinario, in forza del giudicato e del principio del ne bis in idem.
Ricorso straordinario contro la cancellazione dal registro dei praticanti abilitati
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario presentato da un praticante avvocato per ottenere l’annullamento della deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 31 dicembre 1997, che ne aveva disposto la cancellazione dal registro dei praticanti abilitati. Il ricorrente sosteneva che la cancellazione era stata annullata dal Consiglio Nazionale Forense nel 1998 e che tale decisione non era stata eseguita.
Vicenda e precedenti procedimenti
Il ricorrente aveva impugnato la cancellazione davanti al CNF, che aveva dichiarato nullo il provvedimento. Dopo aver lamentato la mancata esecuzione della decisione, aveva promosso un primo ricorso straordinario, definito con declaratoria d’inammissibilità nel procedimento n. 650/2018 e con decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 2021. Successivamente aveva chiesto in sede giurisdizionale l’ottemperanza della decisione del CNF: i giudizi davanti al TAR Lazio e al Consiglio di Stato si erano conclusi con pronunce di irricevibilità per intervenuta prescrizione decennale del diritto.
Con il nuovo ricorso straordinario del 25 marzo 2024, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto di cancellazione e la sospensione cautelare. Invocava, tra l’altro, l’art. 87 Cost. e il precedente parere reso nel procedimento n. 650/2018. Il Ministero della Giustizia eccepiva il difetto di giurisdizione e la preclusione derivante dai precedenti giudizi.
Giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense
La Sezione rileva che, ai sensi dell’art. 36 della legge n. 247/2012, il CNF esercita funzione giurisdizionale quando decide in materia di albi, elenchi e registri. La controversia sull’iscrizione nel registro dei praticanti abilitati rientra quindi nella giurisdizione speciale del CNF, le cui decisioni sono impugnabili, ai sensi dell’art. 36, comma 6, soltanto davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La Sezione richiama inoltre la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea n. 58 del 17 luglio 2024 sulla natura giurisdizionale delle decisioni del CNF.
In applicazione dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Giudicato e preclusione di nuove pronunce
La Sezione individua un’ulteriore ragione d’inammissibilità: le doglianze risultano già dedotte in precedenti procedimenti e coperte da giudicato. In particolare, la contestazione relativa alla violazione dell’art. 87 Cost. era stata proposta nel ricorso straordinario n. 650/2018. Anche la domanda di ottemperanza della decisione del CNF era stata già esaminata in più giudizi davanti al TAR Lazio e al Consiglio di Stato, conclusi con statuizioni fondate sulla prescrizione decennale. Il principio del ne bis in idem impedisce quindi una nuova pronuncia sulla medesima controversia.
Esito
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. L’istanza cautelare resta assorbita.
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