Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09782/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per plurimi episodi di incendio, unificati sotto il vincolo della continuazione, con esclusione dell'aggravante ex art. 61 n. 1 c.p. e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per una pena di anni due e mesi quattro di reclusione. Con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e illogicità) sulla affermazione della penale responsabilità; con il secondo motivo ha lamentato gli stessi vizi quanto alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente e logico sulla ricostruzione dei fatti mediante immagini di videosorveglianza, riconoscimento del soggetto, dati GPS, tabulati telefonici e assenza di spiegazioni alternative. Anche la censura sul trattamento sanzionatorio è stata respinta perché mirava a una nuova valutazione di elementi fattuali e di merito, a fronte di una motivazione ritenuta congrua e non necessitante dell'esame di tutti i parametri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 1 c.p.

    L'aggravante contestata è stata esclusa dal giudice di merito; la decisione di legittimità ne dà atto senza ulteriori sviluppi decisori.

  • art. 133 c.p.

    In tema di dosimetria della pena, la motivazione non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri previsti dalla norma, purché la scelta sanzionatoria sia congrua, logica e coerente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie già esaminate dal giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza è immune da censure quando ricostruisce il fatto in modo coerente e logico sulla base di plurimi elementi convergenti, come immagini, riscontri tecnici, dati di localizzazione e tabulati telefonici, oltre all'assenza di spiegazioni alternative plausibili dell'imputato.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio non sono ammissibili se mirano soltanto a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito con una diversa lettura dei fatti; è sufficiente che la pena sia motivata in modo congruo e non illogico, senza dover affrontare analiticamente tutti i criteri dell'art. 133 c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIncendio e disastro
RamiProcesso penaleIncolumità pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.