Cassazione Civile, Sentenza n. 14241/2020 del 08/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Gli attori, conduttori di immobili di proprietà di un ente previdenziale, avevano chiesto di accertare il diritto di esercitare la prelazione e/o l'opzione per l'acquisto degli immobili locati. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1793/2018 depositata il 19 aprile 2018, aveva confermato tale esito, ritenendo inapplicabile all'ente la disciplina della prelazione legale prevista dalle leggi n. 104/1996 e n. 662/1996, poiché l'ente era già stato trasformato in persona giuridica di diritto privato quando la nuova disciplina era entrata in vigore. Aveva inoltre escluso la prelazione convenzionale, in quanto gli immobili erano stati ceduti in blocco e i conduttori non avevano formulato un'efficace proposta di acquisto in blocco tramite una figura giuridica collettiva rappresentativa dei loro interessi. I conduttori hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi; il testo non ne espone il contenuto. La Corte ha preliminarmente rilevato che i ricorrenti avevano dichiarato la notificazione via PEC della sentenza impugnata l'11 maggio 2018, ma avevano depositato soltanto la copia della sentenza, senza la relazione di notificazione né le copie dei messaggi PEC di spedizione e ricezione con le relative ricevute. La stessa documentazione mancava anche nelle produzioni dei controricorrenti. La sentenza menziona inoltre una notificazione del ricorso nel luglio 2017, data inconciliabile con il deposito della decisione impugnata del 19 aprile 2018, e afferma che non sussistevano i presupposti della prova di resistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare nel merito i sei motivi, per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: essendo stata dichiarata la notificazione via PEC della sentenza impugnata, occorreva depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza insieme alla relazione di notificazione e alla documentazione PEC richiesta, compresi i messaggi e le ricevute; tale documentazione non era stata prodotta né dai ricorrenti né dai controricorrenti. La Corte ha precisato che, nel caso concreto, non era sufficiente il deposito della sola copia della sentenza e che non ricorrevano i presupposti per superare la carenza documentale mediante la prova di resistenza. Ha condannato i ricorrenti a rimborsare le spese del giudizio di legittimità a ciascuna parte controricorrente, liquidate in euro 2.700,00, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente
Se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, il ricorso è improcedibile quando, entro il termine previsto, non deposita la documentazione attestante la notificazione richiesta per verificare la tempestività dell'impugnazione e tale documentazione non è prodotta neppure dal controricorrente.
ai fini della procedibilità del ricorso si palesa comunque necessario (indipendentemente dalla mancata contestazione di controparte) il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute, ancorchè prive di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tal caso è dato al ricorrente provvedere al deposito sino all’udienza dell’attestazione di conformità del messaggi cartacei.
Per la procedibilità del ricorso, quando la sentenza è stata notificata via PEC, la documentazione telematica della notificazione, con le relative ricevute, deve essere depositata tempestivamente; l'eventuale attestazione di conformità può essere integrata sino all'udienza soltanto nei termini precisati dalla Corte.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
La dichiarazione di improcedibilità comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l'obbligo per i ricorrenti di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare tempestivamente la documentazione relativa alla notificazione; se essa è avvenuta via PEC, la documentazione comprende la relazione o relata e i messaggi PEC con le relative ricevute. In mancanza, e se tale documentazione non è stata prodotta neppure dalla controparte, il ricorso è improcedibile.
- La mancata contestazione della controparte non elimina l'onere di depositare la documentazione della notificazione telematica richiesto ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione.
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