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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31452/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., ma la Corte ha rilevato che la censura si limitava a riproporre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione di merito. Con il secondo motivo ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata, ma il motivo è stato ritenuto generico e indeterminato, non indicando gli elementi concreti posti a fondamento della censura. Ha inoltre chiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, richiesta ritenuta anch'essa generica e manifestamente infondata perché non considerava la contestata recidiva qualificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico perché meramente riproduttivo delle censure già respinte in appello e privo di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha dichiarato generico il secondo motivo sulle attenuanti generiche e sulla loro prevalenza rispetto alla recidiva, nonché infondata la domanda di prescrizione, poiché non teneva conto della recidiva qualificata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Norma richiamata come base della contestazione di merito relativa al commercio di prodotti con segni falsi; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato, ma rileva l'inammissibilità delle censure proposte.

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata come base della contestazione di merito relativa alla ricettazione; la Corte non esamina il merito della responsabilità perché il motivo è ritenuto aspecifico e riproduttivo.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che il motivo di impugnazione deve essere specifico e deve indicare gli elementi a sostegno della censura; in difetto il motivo è generico e inammissibile.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato quale parametro dell'inammissibilità del ricorso quando i motivi non rispettano il requisito della specificità e si limitano a riproporre doglianze già disattese in appello.

  • recidiva qualificata

    È valorizzata ai fini del rigetto della richiesta di prescrizione, ritenuta non considerata dal ricorrente nella propria censura; nel testo non è indicato un articolo specifico.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il requisito di specificità del motivo di impugnazione impone di indicare in modo concreto gli argomenti critici e gli elementi fattuali o giuridici posti a fondamento della censura; la mancanza di tale indicazione rende il motivo generico e inammissibile.
  • La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche o del loro giudizio di prevalenza deve essere sorretta da allegazioni specifiche; una censura apodittica e indeterminata non consente il sindacato del giudice di legittimità.
  • La domanda di declaratoria di prescrizione deve considerare tutti gli elementi rilevanti per il calcolo del termine, inclusa l'eventuale recidiva qualificata, pena la manifesta infondatezza della censura.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reato

Testo integrale

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