Sentenza del 20/09/2016 n. 270 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente maggiori redditi IRPEF per gli anni 2009 e 2010, desumendoli da versamenti rilevati su un conto corrente intestato alla moglie e da movimentazioni extraconto presso Poste Italiane. Il contribuente sosteneva che tali operazioni non fossero a lui riferibili, che il conto non fosse cointestato e che le somme contestate fossero comunque giustificate e non imponibili, anche perché disponeva di redditi diversi rientranti nelle soglie di esenzione. L'Ufficio appellava la decisione della Commissione Provinciale, che aveva annullato gli accertamenti, sostenendo che il contribuente non avesse fornito adeguate giustificazioni e che la Commissione avesse deciso oltre i limiti delle domande.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto i ricorsi del contribuente e annullato gli avvisi di accertamento. È stato ritenuto insufficiente il solo vincolo familiare per imputare al contribuente le movimentazioni di un conto intestato esclusivamente alla moglie. L'Ufficio avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi concreti idonei a dimostrare la riferibilità sostanziale delle operazioni al contribuente. La Commissione ha inoltre considerato rilevante che il contribuente avesse documentato la disponibilità di somme superiori ai movimenti contestati e che tali somme rientrassero nei limiti di non imponibilità previsti dalla legge. L'Ufficio è stato condannato a rifondere al contribuente le spese del grado, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 32, comma 2, D.P.R. 600/1973
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere poste a base dell'accertamento, salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o che non hanno rilevanza fiscale.
Le presunzioni derivanti dalle indagini finanziarie operano per i rapporti intestati o cointestati al contribuente, ma possono riguardare conti formalmente intestati a terzi solo quando l'Ufficio dimostri, con elementi concreti, che la titolarità formale è fittizia o che le operazioni sono sostanzialmente imputabili al contribuente.
È stato richiamato con riferimento alla motivazione e alla legittimità degli avvisi di accertamento; l'atto deve indicare adeguatamente gli elementi che giustificano l'imputazione delle movimentazioni al contribuente.
Art. 67, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Disciplina le categorie dei redditi diversi. Il contribuente aveva contestato la riqualificazione delle movimentazioni bancarie come redditi diversi non dichiarati.
Art. 69, comma 2, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Le somme percepite dal contribuente per l'attività svolta presso l'associazione sportiva dilettantistica, pur riconducibili alla categoria dei redditi diversi, non concorrevano alla formazione del reddito imponibile perché contenute nei limiti di esenzione previsti dalla norma.
Art. 2729, comma 1, Codice civile
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. Il rapporto familiare con l'intestatario del conto, considerato isolatamente, non soddisfa tale requisito.
Art. 112, Codice di procedura civile
La censura di ultrapetizione è stata respinta, poiché il contribuente aveva già contestato nei ricorsi originari la riferibilità esclusiva a sé delle movimentazioni bancarie.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 2006
L'utilizzo di rapporti intestati a terzi è possibile a condizione che l'Ufficio dimostri che la titolarità formale o le operazioni siano fittizie o sostanzialmente imputabili al contribuente.
La prassi amministrativa conferma che l'Amministrazione può utilizzare conti di terzi, soprattutto se legati al contribuente da rapporti familiari o commerciali, ma deve dimostrare l'effettiva riferibilità delle operazioni al soggetto accertato.
Cassazione civile, sentenza n. 27186/2008
La riferibilità al contribuente dei conti intestati a soggetti legati da rapporti organici o familiari è una semplice possibilità e non una regola di comune esperienza.
Il legame familiare costituisce soltanto un indizio iniziale e deve essere accompagnato da ulteriori elementi concreti, quali l'assenza di fonti apparenti dei versamenti, coincidenze con operazioni del contribuente o movimentazioni anomale rispetto al profilo dell'intestatario.
Cassazione civile, sentenza n. 19888/2011
Ha riconosciuto in linea generale la possibilità di utilizzare, ai fini dell'accertamento, le risultanze di conti intestati a terzi, purché la loro riferibilità sostanziale al contribuente sia adeguatamente dimostrata.
Massime di principio
- Le movimentazioni di un conto intestato esclusivamente a un familiare non possono essere automaticamente imputate al contribuente controllato soltanto in ragione del rapporto familiare.
- Quando l'Amministrazione utilizza un conto di terzi, deve fornire elementi concreti, gravi, precisi e concordanti che dimostrino la titolarità sostanziale del contribuente o la riferibilità a lui delle singole operazioni.
- Il contribuente può contrastare la presunzione bancaria dimostrando la reale titolarità del conto, l'assenza di disponibilità o utilizzo personale e l'esistenza di fonti lecite e documentate delle somme.
- La documentazione proveniente da soggetti terzi, come certificazioni relative a compensi percepiti, può essere decisiva per dimostrare la disponibilità finanziaria e la provenienza delle somme.
- La mancata giustificazione delle operazioni da parte del contribuente non sostituisce l'onere dell'Ufficio di dimostrare preliminarmente che le movimentazioni su un conto intestato a terzi siano riferibili al contribuente.
- Le somme riconducibili a redditi diversi ma rientranti nelle soglie di esenzione previste dalla legge non possono essere trattate come reddito imponibile non dichiarato senza una specifica dimostrazione della loro imponibilità.
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