Sentenza del 20/09/2016 n. 276 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato gli avvisi di accertamento Irpef e addizionali relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, fondati su movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. Ha invocato l'art. 395, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c., sostenendo, da un lato, che l'Ufficio avesse tenuto una condotta dolosa o fraudolenta e, dall'altro, di avere scoperto dopo la sentenza documenti decisivi, acquisiti nell'ambito di un procedimento penale, idonei a dimostrare l'esistenza della società americana B e lo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Stati Uniti.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto il ricorso per revocazione. Ha ritenuto non dimostrato il dolo processuale, rilevando che il procedimento penale avviato dal contribuente era stato archiviato per assenza di interferenze illecite nell'attività dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre escluso che i documenti prodotti fossero decisivi ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c.: essi potevano eventualmente aggiungersi agli elementi probatori già esaminati, ma non erano tali da imporre la revoca della sentenza. La richiesta del contribuente mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di revocazione e, se del caso, spettante alla Corte di cassazione. A è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 10.000 euro.
Norme richiamate
Art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c.
Revocazione per dolo di una delle parti in danno dell'altra.
Il dolo processuale revocatorio richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta, basata su artifizi, raggiri, mendacio o silenzio su fatti decisivi, idonea a sviare la difesa avversaria e impedire al giudice di conoscere la realtà dei fatti. La mera violazione dei doveri di lealtà e probità non è sufficiente.
Art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
La sentenza può essere revocata se, dopo la sentenza, sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Il documento deve essere realmente decisivo, cioè idoneo a incidere direttamente sull'esito della controversia, e non soltanto utile a fornire ulteriori informazioni o a consentire una nuova valutazione delle prove già esaminate.
La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti.
Il ricorso per revocazione deve individuare in modo chiaro e specifico il motivo invocato, i fatti rilevanti, le prove e il momento della scoperta del dolo, della falsità o del recupero dei documenti.
La norma è stata richiamata nell'esposto penale presentato dal contribuente contro gli accertatori; il procedimento è stato archiviato perché non sono state ravvisate interferenze illecite nell'attività dell'Agenzia delle Entrate.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9213/1999
Ad integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi un'attività intenzionalmente fraudolenta.
Il dolo revocatorio presuppone una condotta fraudolenta concreta e causalmente idonea a pregiudicare la difesa della controparte o l'accertamento della verità.
Cassazione, sentenza n. 27832/2011
Il requisito della decisività del documento va escluso nel caso in cui questo non sia, per sua natura, destinato a costituire la prova di un determinato fatto, ma rappresenti soltanto un mezzo di conoscenza di un fatto decisivo.
La scoperta successiva di documenti non consente la revocazione quando tali documenti si limitano a integrare il quadro probatorio o a favorire una diversa interpretazione di fatti già valutati.
Massime di principio
- La revocazione è un rimedio straordinario e non può essere utilizzata come un ulteriore grado di giudizio per contestare la valutazione delle prove o la motivazione della sentenza.
- Il dolo processuale deve essere provato in modo concreto: non bastano errori dell'Amministrazione, omissioni non dimostrate o una diversa ricostruzione dei fatti sostenuta dal contribuente.
- Un documento scoperto dopo la sentenza è rilevante ai fini della revocazione solo se è realmente decisivo, non era conoscibile o producibile senza colpa e, da solo o in modo determinante, può condurre a una decisione diversa.
- Quando la doglianza riguarda il modo in cui il giudice ha valutato le prove o motivato la decisione, il rimedio ordinario è il ricorso per cassazione, non la revocazione davanti allo stesso giudice.
- La prova dell'esistenza di una società o della regolarità dei suoi adempimenti fiscali non è necessariamente decisiva se l'accertamento riguarda principalmente la mancata giustificazione di specifiche movimentazioni bancarie personali.
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