Cassazione Civile, Ordinanza n. 16971/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
La controversia
Un gruppo di appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza aveva promosso davanti al TAR del Lazio un giudizio per ottenere dall'amministrazione competente il riconoscimento di benefici connessi alla nascita di figli. Ritenendo che quel processo amministrativo si fosse protratto oltre il termine ragionevole, i medesimi avevano prima proposto domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89/2001 e ottenuto un primo indennizzo per la durata del giudizio sino alla data del ricorso. Poiché il processo presupposto era proseguito anche dopo tale domanda e fino alla sua definizione, essi avevano quindi introdotto una seconda domanda di equa riparazione per il periodo ulteriore. La Corte d'appello aveva respinto questa seconda pretesa ritenendo che i ricorrenti avrebbero dovuto integrare la domanda originaria e che, proponendo un autonomo giudizio per il medesimo processo presupposto, avessero frazionato abusivamente il credito in violazione dei doveri di lealtà processuale e del principio del giusto processo. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 2, 2-bis e 4 della L. n. 89/2001, sostenendosi che la seconda domanda era legittima perché il danno da irragionevole durata per il periodo successivo non era ancora maturato al momento della prima liquidazione e che non vi era alcun abuso del processo, trattandosi di una facoltà espressamente ammessa dalla legge per ottenere l'indennizzo relativo alla durata complessiva del giudizio presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha escluso che la proposizione di una seconda domanda di equa riparazione per la prosecuzione dell'irragionevole durata del medesimo processo presupposto integri, di per sé, abuso del processo o illegittimo frazionamento del credito, quando al momento della prima liquidazione non era ancora maturato l'ulteriore segmento di ritardo poi lamentato. Ha quindi cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda uniformandosi al principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
La disposizione sull'equa riparazione si riferisce alla violazione già verificatasi del diritto alla ragionevole durata del processo e consente di riconoscere l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale derivante dall'irragionevole durata.
art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato quale base normativa della quantificazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo.
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
È interpretato nel senso che, consentendo la domanda di equa riparazione anche in pendenza del processo presupposto, lascia salva la possibilità di proporre un'ulteriore domanda per il successivo ritardo maturato.
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato come rimedio oppositivo avverso il decreto emesso dalla corte d'appello in materia di equa riparazione.
art. 6 § 1 CEDU
Costituisce il parametro convenzionale del diritto alla durata ragionevole del processo, la cui violazione giustifica l'equa riparazione.
Invocato dalla corte territoriale per affermare un preteso dovere di lealtà processuale; la Cassazione esclude che, nel caso concreto, vi sia stata violazione di tale principio.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla corte territoriale in relazione al giusto processo; la Cassazione esclude che la seconda domanda, nel caso concreto, contrasti con tale principio.
Massime di principio
- Quando il processo presupposto è ancora pendente, la domanda di equa riparazione può essere proposta per il solo segmento di ritardo già maturato; se il processo prosegue oltre e si verifica un ulteriore ritardo non ancora coperto dalla prima liquidazione, è ammissibile una nuova domanda per il periodo successivo.
- Non configura abuso del processo né illegittimo frazionamento del credito la proposizione di un'autonoma azione per l'ulteriore durata irragionevole del medesimo giudizio, se al momento della prima decisione il relativo credito non era ancora integralmente maturato.
- La facoltà di integrare la domanda originaria esiste, ma non si traduce in un obbligo processuale assoluto: il danneggiato può scegliere anche la via di una nuova domanda quando l'ulteriore pregiudizio si sia formato solo dopo la prima liquidazione.
- Nel giudizio di equa riparazione, il pregiudizio non patrimoniale da eccessiva durata del processo è normalmente presunto una volta accertata la violazione del termine ragionevole, salvo che la legge o il caso concreto impongano diversa valutazione.
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