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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 15311 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenze formali nella sua formulazione, senza esaminare nel merito la questione relativa all’edificabilità dell’area ai fini ICI. È stato inoltre stabilito che non occorreva provvedere sulle spese, poiché Comune e Ministero non si erano costituiti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria che aveva ritenuto edificabile, ai fini ICI, un’area inserita nel piano regolatore generale, sebbene priva di uno strumento urbanistico attuativo. Ha dedotto tre motivi: violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992; omessa o insufficiente motivazione della sentenza. La Corte ha rilevato che i primi due motivi non contenevano il quesito di diritto e il terzo non conteneva il momento di sintesi richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16

    Ai fini ICI un'area è considerata edificabile anche in assenza di uno strumento attuativo

    La disposizione è stata richiamata dalla CTR come norma interpretativa del D.Lgs. n. 504/1992: la qualificazione edificabile dell’area può sussistere anche quando manca uno strumento urbanistico attuativo, purché l’area sia inserita nello strumento urbanistico generale.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 2

    La norma definisce, ai fini ICI, il presupposto e la nozione di area fabbricabile; secondo l’interpretazione richiamata nella sentenza, l’inserimento dell’area nel piano regolatore generale può essere sufficiente, senza necessità di uno strumento attuativo.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    È stato invocato dalla contribuente in relazione alla validità dell’atto di appello tributario, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 1, comma 2

    È stato indicato dalla contribuente come norma violata in tema di presupposto dell’ICI; il motivo non è stato esaminato nel merito perché privo del quesito di diritto.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti temporalmente a tale disciplina, i motivi fondati su violazioni di legge dovevano contenere uno specifico quesito di diritto, mentre i motivi relativi alla motivazione dovevano concludersi con un momento di sintesi. La loro omissione comportava l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile al momento della sua proposizione; la mancanza degli elementi richiesti può impedire qualsiasi esame del merito.
  • Quando era applicabile l’art. 366-bis c.p.c., i motivi per violazione di legge dovevano contenere un quesito di diritto e quelli relativi alla motivazione un apposito momento di sintesi.
  • In materia ICI, un’area inserita in un piano regolatore generale può essere considerata edificabile anche se manca uno strumento urbanistico attuativo, secondo l’interpretazione normativa richiamata nella sentenza.
  • La dichiarazione di inammissibilità per vizi processuali non equivale necessariamente a una conferma piena nel merito della pretesa tributaria: la Corte può non esaminare la correttezza sostanziale dell’accertamento.
  • Per contestare efficacemente un accertamento tributario in situazioni analoghe è necessario distinguere le questioni di merito urbanistico-fiscale dai requisiti formali dell’impugnazione e formulare motivi specifici, autosufficienti e conformi alla disciplina processuale applicabile.

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