Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 759/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 600/2024, pubblicata in data 23.4.2024, notificata il 16.01.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero al pagamento della somma corrispondente a quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto in godimento alla data del deposito del ricorso (23.4.2024), oltre accessori di legge, a titolo di indennità per illegittima reiterazione dei contratti a termine.

Giustizia amministrativa202502871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile di condanna al pagamento dell'indennità per illegittima reiterazione di contratti a termine

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma corrispondente a quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli accessori di legge, a titolo di indennità per l'illegittima reiterazione di contratti a termine. La ricorrente ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha escluso le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, non avendo chiesto tale pagamento e non essendo legittimata ad agire per la relativa ottemperanza. Il titolo era stato attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, notificato al Ministero tramite PEC presso il domicilio reale il 16 gennaio 2025. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con una mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha rilevato che la sentenza civile era passata in giudicato, regolarmente attestata conforme e notificata all'amministrazione, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni applicabile anche al giudizio di ottemperanza. In assenza di contestazione, ha accertato l'inerzia ministeriale e ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla segnalazione dell'infruttuoso decorso del primo termine. Ha ritenuto il compenso commissariale compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. In ragione della serialità dell'inottemperanza e del contenzioso relativo alle reiterazioni dei contratti a termine, la pronuncia è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per le eventuali valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata può essere prodotta come copia attestata conforme all'originale; la pronuncia richiama la formulazione risultante dalle modifiche del d.lgs. 149/2022.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., nel quadro normativo richiamato dal TAR per ritenere sufficiente l'attestazione di conformità del titolo.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, secondo la pronuncia, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive contro l'amministrazione; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, l'azione è procedibile quando il titolo passato in giudicato sia stato regolarmente attestato conforme e notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • L'inerzia non contestata dell'amministrazione nell'eseguire un giudicato di condanna al pagamento di somme legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento entro un termine determinato e a nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, quando le funzioni commissariali siano connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico; in tal caso non è dovuto un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il creditore della somma capitale e degli accessori riconosciuti dal titolo non è legittimato a chiedere l'esecuzione delle spese processuali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, se non ne è il destinatario e non ha formulato una domanda in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.