Sentenza n. 15647/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma, protocollo: RM47068900265 datato 02.08.2021 di rigetto dell’istanza telematica “identificativo domanda: RM4706890265, codice 413661909a439343e2bd63a3fc917cec”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del 2 agosto 2021 dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma che ha respinto la domanda di emersione di un rapporto di lavoro irregolare presentata in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di emersione presentata il 6 giugno 2020 dal datore di lavoro in relazione a un rapporto domestico irregolare con decorrenza dal 6 gennaio 2020. Il diniego era fondato sulla mancata integrazione della documentazione richiesta con il preavviso di rigetto, relativa al pagamento del contributo forfettario, alla presenza ininterrotta della lavoratrice in Italia e all’idoneità alloggiativa necessaria per il contratto di soggiorno. La ricorrente ha contestato il rigetto e prodotto documenti diretti a dimostrare la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020 e il rapporto di lavoro, tra cui passaporto, biglietto aereo per Roma del 3 dicembre 2019, denuncia INPS del rapporto domestico e pagamento di contributi. Ha inoltre sostenuto che, trattandosi di assistenza a un datore di lavoro riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne e bisognoso di assistenza continua, non fosse applicabile il requisito reddituale previsto per il datore di lavoro. Ha riferito che il rapporto era cessato per la morte del datore l’11 aprile 2021 e documentato successivi rapporti di lavoro domestico. Ha appreso del diniego dopo una sollecitazione alla Prefettura del 24 gennaio 2025. In sede cautelare il TAR aveva rilevato anche la lunga inerzia degli interessati nel verificare l’esito della domanda e l’assenza, allora, di prova documentale dei requisiti; il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego annullato. In via preliminare, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non aveva dimostrato la ricezione del preavviso di rigetto, inviato a un indirizzo di posta elettronica ordinaria privo di ricevute di consegna; di conseguenza, la mancata produzione dei documenti richiesti con il preavviso non poteva giustificare il diniego. Il giudice ha precisato che non poteva invece essere ravvisato il lamentato difetto di motivazione, poiché il provvedimento esplicitava la carenza documentale posta a fondamento del rigetto. Nel merito, la documentazione prodotta ha dimostrato la presenza della ricorrente in Italia prima dell’8 marzo 2020 e l’esistenza di rapporti di lavoro, inclusa la denuncia INPS del rapporto iniziato il 6 gennaio 2020; il TAR ha quindi ritenuto provati i requisiti posti in discussione dal diniego e ha annullato l’atto. Le spese sono state compensate, poiché la mancata ricezione del preavviso non era imputabile all’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Pertanto, avendo la ricorrente dimostrato la presenza nel territorio prima dell’8 marzo 2020, e la sussistenza di plurimi rapporti di lavoro irregolari, il ricorso può essere accolto, col conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Ai fini della domanda di emersione del lavoro irregolare, la prova della presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020 e dell’esistenza del rapporto di lavoro consente di accogliere il ricorso contro il diniego fondato sulla mancata verifica dei requisiti.
art. 103, comma 5, d.l. 34/2020
E pertanto, precisa la ricorrente, all’istanza de qua, inoltrata il 06.06.2020 dal Sig. Pizzuti Renato ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. 34/2020, per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con la ricorrente, non è applicabile – ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.M. 27.05.2020, richiamato dall’art. 103, comma 5, D.L. 34/2020 – “la verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2” in euro 20.000 annui dello stesso Decreto, da detta norma previsto per il datore di lavoro, ai fini dell’ammissibilità della do-manda di emersione previsto dal comma 2.
La ricorrente ha invocato l’esenzione dalla verifica reddituale del datore di lavoro prevista, secondo la sua prospettazione, per l’istanza relativa a un rapporto di assistenza; il TAR ha accolto il ricorso sulla base della prova della presenza e dei rapporti di lavoro, senza sviluppare una distinta decisione su tale questione.
al riguardo tale valutazione, sembrano invero soccorrere i principi di buona fede e collaborazione richiamati nell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 che devono valere anche nella valutazione della condotta tenuta dal privato sia in sede procedimentale, prima (quando cioè ha eletto domicilio speciale, indicando una specifica e.mail personale), sia in quella processuale, dopo (quando ha atteso oltre 4 anni per attivarsi nell’intento di conoscere l’esito della richiesta di che trattasi)
Il richiamo ai principi di buona fede e collaborazione compare nella motivazione dell’ordinanza cautelare, che valorizzava l’inerzia degli interessati. La sentenza definitiva ha però accolto il ricorso sulla base della prova dei requisiti e dell’impossibilità di imputare alla ricorrente la mancata ricezione del preavviso.
Massime di principio
- Quando il preavviso di rigetto è inviato a un indirizzo di posta elettronica ordinaria che non rilascia ricevute di consegna e l’Amministrazione non prova che l’interessato lo abbia ricevuto, la mancata produzione della documentazione richiesta con tale preavviso non può giustificare il successivo diniego.
- Nel giudizio contro il diniego di una domanda di emersione del lavoro irregolare, la prova della presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020 e dell’esistenza del rapporto di lavoro può fondare l’annullamento del diniego quando l’Amministrazione aveva respinto l’istanza per mancata verifica di tali requisiti.
- Il difetto di motivazione non sussiste se il provvedimento indica la carenza documentale posta a fondamento del rigetto, anche quando la mancata integrazione dei documenti non sia imputabile all’interessato perché non risulta provata la ricezione del preavviso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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