Cassazione Civile, Ordinanza n. 23175/2021 del 20/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda una cartella esattoriale emessa per contributi consortili di bonifica relativi all'anno 2006. La contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, da un lato, la nullità per mancata previa notificazione di un avviso di accertamento e, dall'altro, l'assenza di prova della formazione di un perimetro di contribuenza e del concreto beneficio per il proprio immobile. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; la CTR della Toscana aveva respinto l'appello dell'ente, ritenendo non validamente perfezionati gli atti presupposti, mancante la trascrizione del perimetro di contribuenza e non dimostrato il beneficio fondiario. L'ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso/erroneo esame della delibera che approvava piano di classifica e perimetro di contribuenza; 2) irrilevanza della mancata trascrizione del perimetro ai fini impositivi; 3) erronea qualificazione del difetto di controllo provinciale e illegittima disapplicazione degli atti amministrativi presupposti; 4) errata ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; 5) omessa valutazione di una relazione tecnica che, secondo il ricorrente, dimostrava l'inclusione degli immobili nel perimetro e l'esecuzione di opere da cui derivava beneficio. La contribuente ha resistito, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso principale per tardività e proponendo ricorso incidentale condizionato: primo motivo sulla necessità di un previo avviso di accertamento; secondo motivo sulla necessità per l'ente di provare l'effettività dei benefici in assenza di un piano di bonifica definitivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale per quanto di ragione e ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, accogliendo invece il secondo motivo incidentale per quanto di ragione. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla CTR Toscana in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha chiarito che la cartella poteva costituire il primo atto impositivo se motivata per relationem a una delibera pubblica e conoscibile; ha ritenuto non decisiva, ai fini della legittimità della pretesa, la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, che ha funzione di mera pubblicità-notizia; ha corretto la CTR sul punto dei controlli provinciali, precisando che il difetto di controllo non equivale a invalidità dell'atto e che, nel caso concreto, l'atto era comunque stato trasmesso alla Provincia, divenendo esecutivo in mancanza di rilievi. Tuttavia ha ritenuto necessario un nuovo esame sulla questione decisiva del beneficio fondiario: la CTR dovrà verificare se all'epoca fosse approvato un piano generale di bonifica e, in caso negativo, se la prova documentale prodotta dall'ente sia sufficiente a dimostrare l'esecuzione delle opere e il beneficio diretto e specifico per gli immobili della contribuente. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
termine annuale previgente
Per il giudizio introdotto prima della riforma del 2009 si applica il termine lungo annuale per impugnare.
Vengono veicolati i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
La ripartizione dell'onere della prova muta in base alla presenza o meno di un piano generale di bonifica e alla mancata contestazione specifica del piano di classifica.
art. 21 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
La cartella può essere il primo e unico atto impositivo, purché motivata in modo idoneo e richiamando il presupposto dell'imposizione.
art. 8 L.R. Toscana n. 34 del 1994
L'approvazione del piano generale di bonifica consente al Consorzio di invocare la presunzione di vantaggiosità per i fondi inclusi nell'area di intervento.
art. 10 L.R. Toscana n. 34 del 1994
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina della contribuenza e del piano di bonifica.
art. 15 L.R. Toscana n. 34 del 1994
Disciplina il perimetro di contribuenza, la cui trascrizione ha funzione di pubblicità-notizia e non condiziona di per sé l'obbligazione contributiva.
artt. 29, 30 e 31 L.R. Toscana n. 34 del 1994
Prevedono un sistema di controlli provinciali sulle deliberazioni, ma non un requisito di approvazione costitutiva dell'atto; il mancato rilievo nei termini rende l'atto esecutivo.
art. 53 L.R. Toscana n. 34 del 1994
È richiamato nel dibattito sulla soggezione delle Comunità montane al regime dei controlli sugli atti.
Massime di principio
- Nel sistema dei contributi consortili di bonifica, la cartella esattoriale può costituire il primo e unico atto impositivo se contiene il richiamo a un atto presupposto pubblico e agevolmente conoscibile che consenta al contribuente di controllare la pretesa.
- La trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione di mera pubblicità-notizia e serve a rendere opponibile ai terzi l'inclusione del bene nel perimetro, ma la sua omissione non determina automaticamente l'inesistenza o l'illegittimità dell'obbligazione contributiva.
- La mancanza di controllo provinciale sugli atti di perimetrazione o di approvazione del piano non equivale, di per sé, a nullità o annullabilità dell'atto; se l'atto è stato trasmesso all'ente competente ed è decorso inutilmente il termine di controllo, esso diviene esecutivo.
- L'adozione e approvazione di un piano generale di bonifica comporta una presunzione di vantaggiosità delle opere per i fondi compresi nell'area di intervento; se il piano non è approvato, l'ente deve provare l'esecuzione delle opere e il beneficio diretto e specifico arrecato ai fondi.
- Se il consorziato non impugna specificamente il piano di classifica, la presunzione di beneficio opera a favore dell'ente, ma resta comunque superabile con prova contraria del contribuente; se invece il piano manca o non è approvato, l'onere probatorio resta a carico dell'ente.
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