Cassazione Penale, Sentenza n. 12714/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione riferita al periodo dal 15/04/2011 (custodia cautelare in carcere, poi arresti domiciliari fino al 06/12/2013 e obbligo di dimora) per reati connessi allo spaccio (art. 73 DPR 309/1990) e a fatti di estorsione (art. 110 e 629 c.p.). In sede di merito Cozza fu assolto per i capi 1 e 2 perche il fatto non sussiste; per il capo 8 venne condannato in primo grado e poi la condanna fu dichiarata estinta per prescrizione in appello. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo ostativa la sussistenza di colpa grave desumibile dalle dichiarazioni accusatorie rese da Marcello Iazzolino Portaro in fase di indagine (poi ritrattate) e da fatti intercettivi e dal successivo rinvenimento di sostanza stupefacente per il Cozza in epoca diversa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice della riparazione non abbia adeguatamente motivato la genuinità e il valore probatorio delle dichiarazioni ritrattate, non abbia specificato quali riscontri intercettivi avrebbero confermato le dichiarazioni e non abbia chiarito in quale modo il successivo possesso di stupefacenti avesse effettivamente inciso sulla adozione o sul mantenimento della misura cautelare originaria; pertanto la decisione di rigetto è carente e va rinnovata.
Norme richiamate
Norma relativa al traffico di sostanze stupefacenti, contestata al ricorrente in relazione ad episodi di spaccio; la Corte richiama la fattispecie come contestazione originaria ma sottolinea che la rilevanza ai fini della riparazione va adeguatamente dimostrata e collegata alla misura cautelare
Norma che disciplina la concorso nel reato; citata in relazione ai capi contestati
Codice penale, art. 629, comma 3
Norma sull'estorsione aggravata; oggetto delle accuse per le quali si erano svolte le indagini
Sez. 4, n. 39748 del 19/07/2018, De Fazio, Rv. 273832
Precedente che ammette l'utilizzo da parte del giudice della riparazione delle dichiarazioni rese in indagine anche se poi ritrattate, ma impone una specifica valutazione della genuinità della ritrattazione
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis
Principio secondo cui il giudice della riparazione non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione
Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350
Riafferma l'esigenza di cautela nel valorizzare dichirazioni ritrattate nella valutazione della colpa grave
Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014 (dep. 2015), Patanella, Rv. 262957
Ancora sul limite della rilevanza decisiva di prove ritenute incerte o non confermate in sede di cognizione
Sez. 4, n. 14000 del 15/01/2014, Rv. 259151
Principio che richiede al giudice di merito di motivare in quale modo una condotta colposa accertata abbia concorso concretamente all'adozione o al mantenimento della misura cautelare, anche se il reato accertato è diverso da quello posto a base della misura
Massime di principio
- Il giudice della riparazione può avvalersi di dichiarazioni rese in indagine anche se poi ritrattate, ma deve effettuare una valutazione specifica e motivata sulla genuinità della ritrattazione e sull'affidabilità delle dichiarazioni
- Non è lecito attribuire importanza decisiva a condotte o dichiarazioni che il giudice della cognizione ha escluso o ritenuto non sufficientemente provate; in tali casi il giudice della riparazione deve cercare e indicare riscontri autonomi e concreti
- Se il rigetto della domanda di riparazione si fonda su un comportamento successivo dell'istante (es. un successivo rinvenimento di stupefacenti), il giudice deve spiegare in che modo tale comportamento abbia effettivamente inciso, anche soltanto come concausa, sull'adozione o sul mantenimento della misura cautelare originaria
- La mera evocazione generica di riscontri (per esempio 'materiale intercettivo') non è sufficiente: il giudice deve indicare quali passaggi delle intercettazioni confermano le dichiarazioni e come essi concorrono a fondare la decisione
- In presenza di sentenze di assoluzione o di pronunce che mettono in dubbio la fondatezza delle dichiarazioni accusatorie, la Corte della riparazione deve motivare con maggior rigore l'eventuale valutazione di colpa grave e non può limitarsi a formulazioni generiche
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