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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22199 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

O.D. aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2003, contestando il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. La CTR dell'Emilia-Romagna, con sentenza n. 41/22/09 del 24 marzo 2009, aveva riformato la decisione di primo grado e accolto l'appello del contribuente, ritenendo assente un'autonoma organizzazione perché non risultavano personale dipendente, apporto significativo di capitali o beni strumentali eccedenti un uso modesto. L'Agenzia ha impugnato la decisione per insufficiente motivazione: la CTR non avrebbe esaminato i dati, riferiti a ciascun anno e ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi, che secondo l'Ufficio dimostravano la presenza dell'organizzazione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha rilevato che la CTR aveva escluso l'autonoma organizzazione con affermazioni astratte e apodittiche, senza confrontarsi con i dati delle dichiarazioni dei redditi e con le contestazioni dell'Ufficio; la motivazione non spiegava quindi perché fosse stato escluso il presupposto impositivo. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nel giudizio di rimborso, spetta al contribuente dimostrare l'assenza del presupposto dell'IRAP, mentre il giudice può verificare i dati dichiarativi, in particolare quelli del quadro RE, per valutare l'organizzazione e i costi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese. Non è stato deciso definitivamente se O.D. avesse o meno diritto al rimborso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    In tema di IRAP, alla stregua dell'interpretazione di recente ribadita dalle S.U. di questa Corte (n. 9451 del 10/05/2016), il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente è il responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

    Per i lavoratori autonomi, l'IRAP presuppone un'autonoma organizzazione. Questa può mancare quando il contribuente è responsabile della propria attività, utilizza solo beni strumentali indispensabili e si avvale, al più, di un dipendente con mansioni esecutive.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1

    Pertanto, per escludere l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti e professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, deve esserci un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui, il cui accertamento costituisce apprezzamento di mero fatto, rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi logici della motivazione.

    L'autonoma organizzazione implica un apparato esterno e distinto dal professionista, derivante dall'organizzazione di beni strumentali e/o dall'impiego di lavoro altrui. La sua presenza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione in caso di vizi logici della motivazione.

Massime di principio

  • In una domanda di rimborso IRAP, il contribuente deve provare il fatto costitutivo della pretesa, cioè l'assenza dell'autonoma organizzazione; non basta affermare genericamente di non avere dipendenti o di usare pochi beni strumentali.
  • Per stabilire se vi sia autonoma organizzazione occorre valutare concretamente l'attività e i dati documentali: possono rilevare i costi e le informazioni dichiarati, compresi quelli esposti nel quadro RE. Il giudice deve confrontarsi con gli elementi specificamente indicati dalle parti.
  • L'organizzazione autonoma non coincide con la semplice attività personale del professionista: rileva la presenza di un apparato esterno, distinto dalla persona, formato da beni strumentali e/o lavoro altrui. Beni indispensabili e al massimo un dipendente con mansioni esecutive non determinano, da soli, il presupposto IRAP.
  • La cassazione per motivazione carente non stabilisce automaticamente che l'imposta sia dovuta o che il rimborso sia negato: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e motivare l'esito alla luce degli elementi disponibili.

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