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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13594/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi meramente reiterativi di censure già esaminate e rigettate in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi essenziali del delitto di truffa; 2) violazione di legge sostanziale e processuale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge sostanziale e processuale per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha rilevato che tutte le doglianze riproponevano questioni già dedotte in appello e già disattese con motivazione puntuale e immune da vizi logici, risolvendosi in una mera richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È il reato oggetto delle censure difensive; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, rilevando solo che le doglianze sul punto erano già state disattese in appello con motivazione adeguata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è ritenuta non riconoscibile nel caso concreto, anche in ragione della reiterazione delle condotte truffaldine e dell'abitualità della condotta, ostativa al beneficio.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è confermato; la motivazione d'appello è ritenuta congrua, valorizzando la personalità negativa del ricorrente e la reiterazione delle condotte.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a riproporre censure già formulate in appello e già disattese con motivazione puntuale e priva di vizi logici, quando mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • Il sindacato di legittimità non consente una lettura alternativa degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è coerente e immune da manifeste illogicità.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta sia reiterata e denoti abitualità, specie se il giudice di merito valorizza in modo non illogico la serialità delle condotte e la personalità dell'imputato.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia sorretto con motivazione congrua, basata su elementi individualizzanti negativi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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