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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7846/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova dell'11/09/2020 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c, cod. strada, ma ha confermato la confisca del veicolo e la revoca della patente. La ricorrente censura la conferma della confisca e della revoca, sostenendo che con l'appello aveva contestato la sussistenza dell'aggravante relativa alla provocazione del sinistro e chiesto la conversione della pena in lavori di pubblica utilità, per cui l'impugnazione non avrebbe riguardato solo il profilo sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il ricorso è stato proposto il 7 ottobre 2021 oltre il termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento avvenuta il 16 settembre 2021, ai sensi dell'art. 585 c.p.p. (commi 1 e 2, lett. a). In motivazione la Corte ha ricordato che il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585 si applica anche alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 469 c.p.p. e decorre dalla data di comunicazione quando non vi siano forme alternative di pubblicazione. La Corte ha inoltre osservato, come principio di diritto, che è legittima la conferma della confisca da parte del giudice d'appello anche quando lo stesso dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, purché l'impugnazione non abbia investito il punto concernente la responsabilità penale e il fatto-reato sia stato definitivamente accertato. In conclusione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c, Codice della Strada

    Individua il reato contestato nella vicenda (menzionato come reato estinto per prescrizione). La Corte non discute il contenuto della norma ma prende atto che il fatto-reato è stato definitivamente accertato in primo grado e in sede di impugnazione non è stato efficacemente contestato.

  • art. 585, commi 1 e 2, lett. a, Codice di Procedura Penale

    Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre impugnazione per le parti nei confronti di provvedimenti emessi in camera di consiglio; la Corte interpreta che tale termine si applica anche alla sentenza di proscioglimento ex art. 469 c.p.p. e decorre dalla data di comunicazione quando mancano forme alternative di pubblicazione.

  • art. 469, Codice di Procedura Penale

    Richiamato quale norma che disciplina la sentenza di proscioglimento (o provvedimenti assimilabili) la cui impugnazione è soggetta al termine previsto dall'art. 585; la Corte utilizza tale riferimento per giustificare il termine di impugnazione applicabile.

  • disposizioni del Codice della Strada sulla confisca

    La Corte conferma che la misura accessoria della confisca del veicolo prevista dal Codice della Strada può essere mantenuta dall'appello anche se il reato è dichiarato estinto per prescrizione, quando il fatto è stato definitivamente accertato e non è stata contestata la responsabilità.

Massime di principio

  • I termini di impugnazione sono perentori: per le sentenze emesse in camera di consiglio (anche sentenze di proscioglimento o di estinzione per prescrizione) si applica il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p., che decorre dalla comunicazione del provvedimento se non sono previste forme alternative di pubblicazione.
  • Un'impugnazione tardiva è dichiarata inammissibile e comporta condanna alle spese processuali e, di norma, alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
  • Il giudice d'appello può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e, al contempo, confermare misure accessorie (es. confisca del veicolo) quando il fatto-reato sia stato definitivamente accertato e l'impugnazione non abbia messo in discussione la responsabilità o l'accertamento del fatto.
  • Per contrastare misure accessorie come la confisca o la revoca della patente è necessario impugnare specificamente il punto della decisione che attiene alla responsabilità penale e all'accertamento del fatto; le doglianze limitate al tipo di pena o alla sua commutazione possono risultare insufficienti a rimettere in discussione misure patrimoniali o accessorie.
  • In casi simili è fondamentale verificare e documentare la data di comunicazione del provvedimento e rispettare con rigore i termini di impugnazione; in mancanza, si rischia l'inammissibilità del ricorso a prescindere dal merito.

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