Cassazione Penale, Sentenza n. 36916/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro l'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto; il ricorrente contestava la decisione che aveva escluso il trattamento inumano per i periodi in cui ha fruito di uno spazio individuale compreso tra 3 e 4 metri quadrati, denunciando inoltre l'inadeguatezza dei servizi igienici (assenza di aeratore, acqua calda spesso mancante), l'accesso alle docce limitato a tre volte settimanali e la violazione degli artt. 6 e 7 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha confermato che per spazi compresi tra 3 e 4 mq non opera la "presunzione forte" di trattamento inumano prevista per aree inferiori a 3 mq, ma va effettuata una valutazione globale delle condizioni detentive. Il Tribunale di sorveglianza aveva fondato il rigetto sul riscontro che erano disponibili servizi igienici con acqua corrente, l'acqua calda era assicurata salvo sporadiche eccezioni, i locali erano areati, illuminati e riscaldati. Le accuse del ricorrente sono state ritenute generiche e contraddette dagli elementi istruttori; la Cassazione è rimasta nel suo limite di sindacato di legittimità (violazione di legge) e ha confermato l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter
l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento
Riconosce il rimedio risarcitorio per la violazione dell'art. 3 CEDU quando sussista un attuale grave pregiudizio ai diritti del detenuto per inosservanza normativa; applicata richiedendo elemento probatorio della violazione e valutazione delle condizioni complessive
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 6, lett. b)
Collega l'operatività del rimedio previsto dall'art. 35-ter a situazioni previste da questa disposizione, ossia l'inosservanza normativa da parte dell'amministrazione che arrechi grave pregiudizio
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis, comma 4-bis
Limita il sindacato della Corte di Cassazione alle sole questioni di violazione di legge nel rito contemplato, riducendo il riesame dei fatti e delle prove
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, artt. 6 e 7
Norme regolamentari sulla destinazione e condizioni dei locali detentivi e dei servizi igienico-sanitari; il ricorrente ha richiamato tali disposizioni per sostenere l'inadeguatezza dei servizi, ma la Corte ha ritenuto mancasse prova idonea a dimostrare la violazione
Art. 3 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)
Protegge dalla tortura e dai trattamenti inumani o degradanti; la sua violazione è il presupposto del rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter, ma la sua applicazione richiede valutazione complessiva delle condizioni detentive
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di infliggere ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per imporre il pagamento di spese e 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione all'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; malgrado ciò è stata comunque disposta la condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per spazi individuali compresi tra 3 e 4 mq non opera la presunzione assoluta di trattamento inumano: va fatta una valutazione globale e complessiva delle condizioni detentive
- Fattori compensativi (acqua corrente, acqua calda prevalente, ventilazione, illuminazione, riscaldamento, accesso alle docce) possono escludere la configurabilità di trattamenti inumani anche con spazi ristretti
- La parte che denuncia violazioni deve fornire elementi probatori specifici e concreti: affermazioni generiche non sono sufficienti a scalfire le valutazioni motivazionali del giudice di merito
- In cassazione, quando il rito limita il sindacato ai profili di legittimità, il riesame dei fatti è assai ristretto; per ottenere accoglimento bisogna dimostrare un vizio di diritto o illogicità manifesta nella motivazione
- Se il giudice accerta l'assenza di violazioni o che le carenze sono transitorie e non sostanziali, il rimedio previsto dall'art. 35-ter non trova applicazione; inoltre l'instaurazione di un ricorso infondato può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende
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