Cassazione Penale, Ordinanza n. 35114/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha modificato la sentenza di merito, che restava confermativa della responsabilità per rapina aggravata, ricettazione e falso per occultamento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per rapina aggravata, ricettazione e falso per occultamento. Con il primo motivo ha dedotto la mancata riqualificazione del reato di ricettazione in furto e, correlativamente, l'assenza di consapevolezza circa la provenienza furtiva del bene. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la confessione e l'assenza di precedenti avrebbero dovuto incidere in senso favorevole. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico perché ripetitivo di censure già esaminate e disattese in appello con motivazione congrua e completa; ha ritenuto infondato il secondo perché i giudici di merito avevano valorizzato la strumentalità della confessione, limitata al fatto in flagranza, la gravità della condotta, la preordinazione e la professionalità dell'azione, elementi solo genericamente contrastati dalla difesa.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente nel riferimento alla rapina aggravata, confermata nei gradi di merito.
Richiamato implicitamente nel riferimento alla ricettazione oggetto di censura in ricorso.
Richiamato implicitamente nel riferimento al falso per occultamento contestato all'imputato.
Richiamato implicitamente nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto correttamente motivato dai giudici di merito.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'elemento soggettivo del reato deve misurarsi con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata; in difetto, il motivo non supera il vaglio di specificità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza elementi quali gravità del fatto, modalità esecutive, preordinazione e professionalità della condotta, e il ricorrente oppone solo indici non decisivi o mere affermazioni difensive.
- La confessione, se ritenuta strumentale o limitata al solo episodio emerso in flagranza, non è di per sé sufficiente a imporre la concessione delle attenuanti generiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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