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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25858/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario sette fatture relative a Tarsu/Tia notificatele dal Comune di Viareggio, contestando in particolare la legittimità dell’imposizione su specchi d’acqua/aree demaniali scoperte. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo denunciava la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o radicalmente carente e per omessa pronuncia su alcuni motivi, deducendo la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo lamentava violazione degli artt. 49 d.lgs. 22/1997, 7 e 8 d.lgs. 182/2003 e 3 e 53 Cost., sostenendo che l’assoggettamento a Tia della medesima area già considerata ai fini della tariffa per le navi ormeggiate avrebbe determinato una tassazione scollegata da un reale indice di capacità contributiva. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositava però una nota con cui dichiarava di avere concluso con il Comune un atto di conciliazione transattiva, con ricalcolo della tassa e definizione di tutto il contenzioso pendente, avendo già eseguito il pagamento pattuito; pertanto rinunciava al ricorso e chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola efficace anche se sottoscritta dal solo difensore, poiché il mandato comprendeva la facoltà di transigere e conciliare; ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e non ha adottato statuizioni sulle spese, in assenza di difese degli intimati. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non anche in caso di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del giudizio di cassazione; può essere efficace anche se sottoscritta dal solo difensore munito di procura con facoltà di transigere e conciliare.

  • art. 390 c.p.c.

    mandato speciale richiesto dal secondo comma

    La facoltà di transigere e conciliare contenuta nella procura consente al difensore di compiere validamente la rinuncia al ricorso.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per carenza o apparenza della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, invocata dalla ricorrente per sostenere la nullità della decisione d’appello.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma processuale di riferimento del motivo di ricorso per nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma processuale di riferimento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Richiamato nel secondo motivo quale disposizione ritenuta dalla ricorrente non correttamente applicata in tema di tariffa rifiuti.

  • artt. 7 e 8 d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182

    Richiamati nel secondo motivo per sostenere che il regime dei rifiuti per le navi ormeggiate impedirebbe di tassare nuovamente la medesima area/specchio d’acqua.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Invocati per contestare la tassazione come priva di adeguato indice di capacità contributiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ribadisce che l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è idonea a determinare l’estinzione del giudizio anche quando sia sottoscritta dal solo difensore, purché la procura speciale gli attribuisca la facoltà di transigere e conciliare.
  • La rinuncia al ricorso costituisce effetto naturale e finale di un accordo transattivo o conciliativo che definisca la lite pendente.
  • L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non è dovuto nei casi di rinuncia al ricorso, poiché la norma si riferisce soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia e gli intimati non svolgono difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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