Cassazione Civile, Ordinanza n. 00949/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
Nel giudizio di verifica del passivo di una procedura di amministrazione straordinaria, la società fornitrice chiedeva l’ammissione in prededuzione di due crediti: uno per il corrispettivo di servizi di catering resi su voli della compagnia aerea, l’altro per il rimborso di investimenti effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale. Il giudice delegato escludeva i crediti; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, confermava l’esclusione ritenendo non provata l’entità delle prestazioni e la debenza del corrispettivo, svalutando fatture, prospetti, documenti contabili interni, registro IVA e ordini di prefatturazione; quanto agli investimenti, riteneva mancante la prova di uno specifico accordo e comunque non previsto un rimborso monetario diretto. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice denunciava, con il primo motivo, violazione delle norme sulla prova e sulla valutazione dei documenti, sostenendo che il tribunale avesse errato nel non attribuire valore alle fatture accettate e agli ordini di prefatturazione provenienti dalla procedura, nonché nel non valutare globalmente la documentazione; con il terzo motivo censurava la mancata considerazione di una produzione documentale relativa all’autorizzazione agli investimenti e l’asserita tardività della stessa. Il secondo motivo, relativo all’interpretazione contrattuale, restava assorbito dall’accoglimento del primo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti della motivazione, ritenendo che il tribunale avesse svalutato in modo non corretto l’efficacia probatoria di fatture accettate senza contestazioni e di ordini di prefatturazione la cui provenienza dalla procedura non era contestata, senza procedere a una valutazione complessiva del materiale documentale e del contesto di esecuzione del rapporto. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la decisione impugnata era sorretta anche da una ratio autonoma e non censurata, relativa all’assenza di un rimborso diretto in denaro e alla previsione di un meccanismo di minor sconto. Il decreto del tribunale è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per dedurre un vizio di motivazione; il motivo viene però esaminato essenzialmente sul piano della corretta valutazione della prova
l’onere di provare i fatti costitutivi del credito grava sul creditore opponente, mentre alla procedura compete provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi
richiamato dal ricorrente e dal tribunale in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili
richiamato dal ricorrente e dal tribunale in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili tra imprenditori
richiamato in relazione alla valutazione delle prove ritualmente acquisite
richiamato in relazione al prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice
invocati nel motivo assorbito per l’interpretazione delle clausole contrattuali
art. 21 del contratto tra le parti
richiamato per il preteso rimborso degli investimenti; la corte non ne esamina il merito perché il motivo resta in parte assorbito e in parte inammissibile
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, pur operando la regola generale dell’art. 2697 c.c., il creditore può assolvere l’onere probatorio anche mediante documenti provenienti dal rapporto, se il rapporto stesso e l’esecuzione della prestazione non sono contestati e la controparte ha accettato tali documenti senza riserve.
- La fattura, normalmente documento di formazione unilaterale e quindi mero indizio quando il rapporto sia contestato, può assumere valore probatorio significativo se inserita in un contesto di rapporti pacifici e di accettazione non contestata nel corso dell’esecuzione.
- La mancata sottoscrizione di un documento non ne esclude di per sé la riferibilità alla parte da cui proviene, quando la provenienza non sia contestata.
- Il giudice di merito, specie quando la prestazione è regolata da una pluralità di atti funzionalmente collegati, non può procedere a una valutazione atomistica dei singoli documenti, ma deve verificarne la coerenza complessiva e la reciproca riconciliazione.
- È inammissibile la censura che colpisce solo una delle rationes decidendi autonome poste a base della decisione, se resta intatta un’altra ratio da sola sufficiente a sorreggere il provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00919/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00920/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00921/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00922/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00923/2024 del 10/01/2024
- ordinanza_civile · 10 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00924/2024 del 10/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →