Cassazione Penale, Sentenza n. 14235/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Multari impugna la condanna per importazione di prodotti petroliferi in evasione di accise e contesta: (1) l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in un procedimento originario contro Salvatore Ferrante (per riciclaggio e intestazione fittizia), deducendo violazione dell'art. 270 c.p.p. e sostenendo che la mera convergenza investigativa non giustificherebbe l'impiego delle captazioni; (2) il travisamento della prova e la manifesta contraddittorietà nella valutazione della testimonianza del militare Labella, che avrebbe indicato il ricorrente solo come cliente finale; (3) la mancata esclusione del concorso nel reato e la violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. in relazione al superamento della soglia della prova oltre ogni ragionevole dubbio; (4) la contraddittorietà nella motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima l'utilizzabilità delle intercettazioni sul presupposto che i fatti e i soggetti erano gli stessi e/o i reati risultavano connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U. n. 51/2019 e pronunce successive). Ha escluso il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e delle testimonianze, in quanto richiederebbe accertamenti di merito preclusi alla Corte di cassazione salvo i limiti dell'art. 606 c.p.p. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, richiamando la gravità e la reiterazione della condotta in un contesto organizzato finalizzato all'evasione delle accise. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il divieto di utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi non impedisce la circolazione delle prove tra procedimenti che condividono medesimi fatti e soggetti o reati connessi; le intercettazioni sono utilizzabili se il reato per cui si procede rientra nel nucleo centrale di fatti per i quali l'autorizzazione è stata disposta o se i reati sono connessi ex art. 12 c.p.p.
La connessione tra reati consente l'impiego delle captazioni disposte per uno dei procedimenti anche in altri procedimenti connessi, nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge
Limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione: non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove, salvo vizio motivazionale specifico rientrante nei parametri dell'art. 606
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e al concorso nel reato; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito resta prerogativa dei giudici di merito
Richiamato in relazione al vizio di motivazione sul concorso nel reato; la Corte ha ritenuto non emergere un errore di diritto riconoscibile in questa sede
Norma che prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, applicata nella specie con fissazione della somma in euro 3.000,00
Norme sostanziali relative alle imputazioni contestate (reati collegati all'evasione delle accise); la sentenza di merito ha ritenuto provata la partecipazione di Multari alle importazioni illecite
Sez. U. n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo) e Sez. 3 n. 18413 del 14/4/2025 (Padovani)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. non opera con riferimento a reati connessi ex art. 12 c.p.p. e che un reato rientra nel medesimo procedimento quando il suo nucleo centrale coincide o è incluso in quello per cui fu data l'autorizzazione alle intercettazioni
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai presupposti per l'imposizione delle spese e delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, con specificazione sulla responsabilità della parte
Massime di principio
- Le intercettazioni disposte in un procedimento possono essere utilizzate in altro procedimento quando i fatti e i soggetti sono sostanzialmente gli stessi o quando i reati sono connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p.; la valutazione della 'diversità' dei procedimenti richiede accertamenti di merito che la Cassazione non può compiere in sede di legittimità
- La Corte di cassazione non può riformare le valutazioni probatorie e testimoniali operate dai giudici di merito salvo che emergano vizi di motivazione rientranti nei limiti dell'art. 606 c.p.p.; le doglianze che chiedano una rinnovata lettura delle prove sono inammissibili
- Per escludere l'utilizzabilità di captazioni occorre dimostrare concretamente l'assenza di identità di oggetto, di soggetti o la mancanza di connessione, fornendo elementi fattuali specifici; mere affermazioni generiche sulla 'convergenza investigativa' non sono sufficienti
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato sulla base della gravità, della reiterazione e dell'organizzazione della condotta delittuosa; tali valutazioni sono tipicamente di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione
- Ricorsi che non espongono in modo circostanziato il motivo o che mirano a una riconsiderazione dei fatti rischiano di essere dichiarati inammissibili e di comportare condanna alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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