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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14235/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Multari impugna la condanna per importazione di prodotti petroliferi in evasione di accise e contesta: (1) l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in un procedimento originario contro Salvatore Ferrante (per riciclaggio e intestazione fittizia), deducendo violazione dell'art. 270 c.p.p. e sostenendo che la mera convergenza investigativa non giustificherebbe l'impiego delle captazioni; (2) il travisamento della prova e la manifesta contraddittorietà nella valutazione della testimonianza del militare Labella, che avrebbe indicato il ricorrente solo come cliente finale; (3) la mancata esclusione del concorso nel reato e la violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. in relazione al superamento della soglia della prova oltre ogni ragionevole dubbio; (4) la contraddittorietà nella motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima l'utilizzabilità delle intercettazioni sul presupposto che i fatti e i soggetti erano gli stessi e/o i reati risultavano connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U. n. 51/2019 e pronunce successive). Ha escluso il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e delle testimonianze, in quanto richiederebbe accertamenti di merito preclusi alla Corte di cassazione salvo i limiti dell'art. 606 c.p.p. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, richiamando la gravità e la reiterazione della condotta in un contesto organizzato finalizzato all'evasione delle accise. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Il divieto di utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi non impedisce la circolazione delle prove tra procedimenti che condividono medesimi fatti e soggetti o reati connessi; le intercettazioni sono utilizzabili se il reato per cui si procede rientra nel nucleo centrale di fatti per i quali l'autorizzazione è stata disposta o se i reati sono connessi ex art. 12 c.p.p.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    La connessione tra reati consente l'impiego delle captazioni disposte per uno dei procedimenti anche in altri procedimenti connessi, nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione: non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove, salvo vizio motivazionale specifico rientrante nei parametri dell'art. 606

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e al concorso nel reato; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito resta prerogativa dei giudici di merito

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione sul concorso nel reato; la Corte ha ritenuto non emergere un errore di diritto riconoscibile in questa sede

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, applicata nella specie con fissazione della somma in euro 3.000,00

  • art. 110 cod. pen. e norme collegate (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 artt. 40, comma 1 lett. b), comma 4 e 49)

    Norme sostanziali relative alle imputazioni contestate (reati collegati all'evasione delle accise); la sentenza di merito ha ritenuto provata la partecipazione di Multari alle importazioni illecite

  • Sez. U. n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo) e Sez. 3 n. 18413 del 14/4/2025 (Padovani)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. non opera con riferimento a reati connessi ex art. 12 c.p.p. e che un reato rientra nel medesimo procedimento quando il suo nucleo centrale coincide o è incluso in quello per cui fu data l'autorizzazione alle intercettazioni

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai presupposti per l'imposizione delle spese e delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, con specificazione sulla responsabilità della parte

Massime di principio

  • Le intercettazioni disposte in un procedimento possono essere utilizzate in altro procedimento quando i fatti e i soggetti sono sostanzialmente gli stessi o quando i reati sono connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p.; la valutazione della 'diversità' dei procedimenti richiede accertamenti di merito che la Cassazione non può compiere in sede di legittimità
  • La Corte di cassazione non può riformare le valutazioni probatorie e testimoniali operate dai giudici di merito salvo che emergano vizi di motivazione rientranti nei limiti dell'art. 606 c.p.p.; le doglianze che chiedano una rinnovata lettura delle prove sono inammissibili
  • Per escludere l'utilizzabilità di captazioni occorre dimostrare concretamente l'assenza di identità di oggetto, di soggetti o la mancanza di connessione, fornendo elementi fattuali specifici; mere affermazioni generiche sulla 'convergenza investigativa' non sono sufficienti
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato sulla base della gravità, della reiterazione e dell'organizzazione della condotta delittuosa; tali valutazioni sono tipicamente di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione
  • Ricorsi che non espongono in modo circostanziato il motivo o che mirano a una riconsiderazione dei fatti rischiano di essere dichiarati inammissibili e di comportare condanna alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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