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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27329/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Per uno degli imputati l'inammissibilità è dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina due ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la responsabilità penale per tentato furto pluriaggravato, riformando la decisione di primo grado solo in punto di trattamento sanzionatorio con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Il ricorso di uno degli imputati viene ritenuto indeducibile perché personalmente sottoscritto dall'imputato anziché dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso dell'altro imputato censura la riconducibilità dei fatti al medesimo ricorrente, ma la doglianza è dichiarata indeducibile perché mira a una rivalutazione del merito e non denuncia specifici travisamenti delle prove. È inoltre ritenuta non deducibile la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., poiché presuppone un diverso apprezzamento dei fatti già valutati e motivatamente esclusi dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    È richiamato per affermare che, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve rispettare le forme di sottoscrizione previste dalla disciplina vigente.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura nei casi previsti.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è deducibile quando richiede una diversa valutazione dei fatti già compiuta in modo logico e non contraddittorio dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non è sottoscritto dal difensore munito dei requisiti richiesti dalla legge, non essendo sufficiente la sottoscrizione personale dell'imputato.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio, né una diversa lettura delle fonti di prova, se la censura non individua specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • La deduzione dell'errore di attribuzione del fatto all'imputato è scrutinabile in cassazione solo se si traduce nella denuncia di un effettivo travisamento della prova o di un vizio logico della motivazione, non quando mira a una mera rivalutazione del merito.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta in cassazione quando la relativa richiesta presupponga un nuovo apprezzamento dei dati fattuali già esaminati e motivatamente disattesi in appello.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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