Cassazione Penale, Ordinanza n. 22001/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Lecce per l'ulteriore corso. Non vi è decisione nel merito sull'istanza di remissione di debito; la Corte si limita a correggere il rito dell'atto introduttivo, ritenendo applicabile l'art. 568, comma quinto, c.p.p. alla memoria personalmente redatta dal detenuto.
Esito
Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Il detenuto ha proposto personalmente, mediante memoria a sua firma inoltrata tramite l'Ufficio matricola della casa circondariale, impugnazione avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Lecce del 22 gennaio 2025, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di remissione di debito da lui avanzata. La questione affrontata riguarda la corretta qualificazione del mezzo di impugnazione: la Corte osserva che, trattandosi di provvedimento emesso ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, ord. pen., contro il quale è prevista opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., la memoria personalmente redatta deve essere assimilata a un mezzo di impugnazione e convertita in opposizione. Il ricorso non è quindi esaminato nel merito della remissione del debito, ma solo sul piano del rito e della forma dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 678, comma 1-bis, ord. pen.
Norma che disciplina il provvedimento del magistrato di sorveglianza in materia di remissione di debito; nel caso concreto il provvedimento impugnato era stato emesso ai sensi di tale disposizione.
Prevede che avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza sia ammessa opposizione davanti allo stesso giudice; la Corte vi ricondice il mezzo di impugnazione corretto.
art. 568, comma quinto, c.p.p.
Viene applicato per assimilare la memoria personalmente redatta dall'istante a un mezzo di impugnazione, imponendo la sua conversione nel rimedio corretto.
Massime di principio
- Quando l'atto presentato personalmente dalla parte, anche se formalmente qualificato in modo improprio, manifesta la volontà di impugnare un provvedimento, esso deve essere valutato in base al suo contenuto sostanziale e può essere riqualificato nel mezzo di impugnazione corretto.
- In materia di sorveglianza, se la legge prevede specificamente l'opposizione contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, un'impugnazione proposta con forma diversa ma riconducibile sostanzialmente a tale rimedio deve essere convertita in opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente.
- Il giudice di legittimità, in presenza di errore nel nomen iuris del rimedio esperito ma non di un difetto assoluto di volontà impugnatoria, privilegia la conservazione dell'atto e la sua riqualificazione secondo la disciplina processuale applicabile.
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