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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02192/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva confermato la sua responsabilità penale per un delitto continuato di minaccia ex art. 612, comma 1, c.p., rientrante nella competenza del giudice di pace. Il primo motivo denunciava, in sostanza, un vizio di motivazione, pur formalmente richiamando anche la violazione dell'art. 192 c.p.p.; il secondo motivo censurava la determinazione del trattamento sanzionatorio, deducendo la violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. e la contraddittorietà/illogicità della motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha però rilevato che, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, c.p.p., con conseguente inammissibilità dei motivi che si risolvono in censure motivazionali o sulla motivazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 1, c.p.

    Norma incriminatrice del reato di minaccia, oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno di un dedotto vizio di motivazione, ma la censura è stata considerata inammissibile perché, per i reati di competenza del giudice di pace, non è deducibile il vizio motivazionale in cassazione se non nei limiti consentiti dalla legge.

  • art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.

    Per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi indicati in queste lettere.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, escludendo il sindacato sulla motivazione nei termini ordinari.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Concorre a circoscrivere i motivi di ricorso in cassazione nel procedimento relativo ai reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la determinazione del trattamento sanzionatorio, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta contro la motivazione della sentenza.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato per lamentare il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente alla motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il sindacato è limitato ai motivi tassativamente consentiti dalla legge; non è deducibile in modo libero il vizio di motivazione.
  • Una censura che, pur formalmente richiamando norme diverse, mira in realtà a contestare l'iter argomentativo della sentenza è inammissibile se il tipo di impugnazione non consente il controllo sulla motivazione.
  • La doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche o alla commisurazione della pena è inammissibile quando si traduce in una critica alla motivazione e non in una effettiva violazione di legge deducibile in cassazione nel caso concreto.
  • L'evidente inammissibilità del ricorso legittima la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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