Cassazione Penale, Ordinanza n. 25975/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ipotesi di esonero. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito alla pena di mesi due di arresto per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna alla pena di mesi due di arresto per il reato di detenzione abusiva di munizioni. I motivi riguardavano, da un lato, l'asserita omessa motivazione sulle censure già formulate in appello; dall'altro, il diniego delle pene sostitutive, che la difesa riteneva ingiustificato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le doglianze: la Corte territoriale aveva infatti valorizzato elementi indiziari univoci per ritenere che le 9 cartucce calibro 380 Auto, conservate in modo occultato e sigillato all'interno dell'abitazione, fossero idonee allo sparo; inoltre aveva spiegato specificamente che la personalità dell'imputato e i suoi gravi precedenti penali escludevano i requisiti minimi di affidabilità necessari per concedere le pene sostitutive.
Norme richiamate
norma incriminatrice relativa alla detenzione abusiva di munizioni; la Corte conferma che la detenzione di cartucce idonee allo sparo integra il reato.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
richiamato implicitamente in relazione alla richiesta di pene sostitutive, che la Corte ritiene non concedibili per mancanza dei requisiti di affidabilità desunti dalla personalità e dai precedenti penali.
Massime di principio
- In tema di detenzione abusiva di munizioni, è sufficiente che dagli elementi fattuali emergano caratteristiche univoche idonee a dimostrare che le cartucce siano effettivamente atte allo sparo; la conservazione occultata e sigillata in ambito domestico può costituire elemento valorizzabile in tal senso.
- La motivazione sul diniego delle pene sostitutive è congrua quando il giudice di merito dà conto, in modo specifico, della personalità dell'imputato e dei suoi precedenti penali, quali indici ostativi alla prognosi favorevole richiesta per la concessione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già disattese dalla corte di merito senza confrontarsi effettivamente con la motivazione resa in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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