Cassazione Civile, Ordinanza n. 33254/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'omologazione di un concordato fallimentare relativo a una società in fallimento e ai soci illimitatamente responsabili. Il consorzio, qualificandosi come soggetto interessato contrario all'omologazione, aveva proposto opposizione e poi reclamo contro il decreto del tribunale che aveva omologato il concordato. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile il reclamo per difetto di legittimazione del consorzio, ritenendo invalido il dissenso espresso dal suo difensore perché fondato su una procura conferita per una precedente proposta concordataria diversa da quella poi omologata. Nel ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto, con sei motivi: 1) violazione dell'art. 343 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di difetto di legittimazione non poteva essere accolta senza reclamo incidentale; 2) falsa applicazione degli artt. 128 e 129 l.fall., assumendo che la delega fosse valida anche per la proposta successiva e che il dissenso non richiedesse una manifestazione personale del creditore; 3) violazione degli artt. 24 Cost., 115 e 354 c.p.c. per omessa pronuncia sul primo motivo del reclamo principale; 4) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 125 l.fall. per motivazione apparente in ordine all'asserita insussistenza di abuso dello strumento concordatario; 5) violazione dell'art. 105 c.p.c. per l'asserita inammissibilità dell'intervento adesivo della banca cessionaria del credito; 6) violazione dell'art. 96 c.p.c. per la condanna alle spese in favore dell'interveniente. I resistenti hanno chiesto il rigetto e la banca ha domandato anche la sanzione risarcitoria ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, assorbendo il terzo e il quarto, perché il ricorrente non si era confrontato con la ratio decidendi del decreto impugnato: la corte d'appello aveva accertato d'ufficio la legittimazione all'impugnazione e aveva ritenuto invalido il dissenso del consorzio poiché la procura del difensore era stata conferita per una proposta concordataria diversa da quella definitivamente omologata, sicché mancava una valida manifestazione di voto contrario riferibile alla proposta finale. La Corte ha richiamato il principio per cui, in materia di concordato, il voto o dissenso è valido solo se corrisponde alla proposta definitiva così come modificata, e non può fondare la qualità di creditore dissenziente una dichiarazione riferita a un contenuto diverso. Ha inoltre respinto il quinto e il sesto motivo, affermando che l'art. 131, comma 9, l.fall. consente l'intervento in sede di reclamo di chiunque vi abbia interesse, sicché era legittimo l'intervento della banca creditrice e corretta la condanna del soccombente alle spese in suo favore. La Corte ha escluso i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e ha posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla necessità del reclamo incidentale è stata ritenuta non idonea a scalfire la decisione, perché la legittimazione all'impugnazione va verificata d'ufficio.
La legittimazione all'opposizione e al reclamo contro l'omologazione del concordato fallimentare spetta ai soli creditori dissenzienti o comunque a chi abbia un interesse contrario; il dissenso deve essere validamente e tempestivamente manifestato in relazione alla proposta definitiva.
In sede di reclamo è consentito l'intervento di chiunque vi abbia interesse; inoltre la legittimazione al reclamo presuppone la legittimazione all'opposizione.
art. 24 Cost.
La censura di omessa pronuncia è stata assorbita dal rigetto delle questioni preliminari sulla legittimazione.
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'omessa pronuncia, ma non ritenuti decisivi.
Invocato per difetto di motivazione/omessa pronuncia, ma il motivo è stato assorbito.
L'intervento volontario adesivo della banca è stato ritenuto ammissibile, perché la norma speciale consente l'intervento di chiunque vi abbia interesse nel reclamo.
Invocato in relazione all'abuso dello strumento concordatario, ma la censura è rimasta assorbita.
La domanda di sanzione risarcitoria è stata respinta per mancanza dei presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata per la modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Cass. n. 9405 del 2022
Richiamata per il principio della verifica d'ufficio della legittimazione all'impugnazione del concordato fallimentare.
Cass. n. 22045 del 2016
Richiamata per il principio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio la regolarità della procedura e l'effettiva esistenza di un dissenso tempestivo e riferibile al creditore.
Cass. n. 3860 del 2019
Richiamata per il principio di necessaria corrispondenza tra la dichiarazione di voto/dissenso e la proposta definitiva di concordato.
Massime di principio
- Nel concordato fallimentare la legittimazione a proporre opposizione e, in caso di soccombenza, reclamo contro l'omologazione spetta ai creditori dissenzienti o a chi abbia un interesse contrario; tale legittimazione deve essere verificata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalle specifiche eccezioni di parte.
- La dichiarazione di dissenso al concordato deve essere validamente riferibile alla proposta definitiva approvata; se la procura o il mandato conferiti al difensore riguardano una proposta diversa, il voto contrario non è efficace ai fini della qualità di creditore dissenziente.
- In materia di concordato, la validità del voto o del dissenso presuppone la piena corrispondenza tra la volontà espressa e il contenuto della proposta effettivamente sottoposta all'approvazione dei creditori, specie quando la proposta sia stata modificata o integrata.
- In sede di reclamo avverso l'omologazione del concordato fallimentare è ammesso l'intervento volontario di chiunque vi abbia interesse, sicché la qualità di creditore della procedura è sufficiente a radicare la partecipazione al giudizio.
- Le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili, anche quando articolate sotto profili diversi di violazione di legge o di vizio motivazionale.
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