Cassazione Civile, Ordinanza n. 12049/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra due società operanti nello stesso complesso turistico-ricettivo. Una società, subentrata in parte nella gestione di immobili del villaggio, era stata ritenuta responsabile di aver svolto per alcuni anni attività di ristorazione e market senza adeguati titoli abilitativi e in aree interessate da abusi edilizi e da una mutazione di destinazione d’uso, in concorrenza con l’altra società che svolgeva legittimamente le medesime attività nel complesso. La Corte d’appello aveva quindi riconosciuto un illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. e ridotto l’importo del risarcimento. La ricorrente principale ha censurato la sentenza per asserita motivazione apparente o illogica e per violazione dell’art. 62 della legge regionale Puglia n. 11/1999, sostenendo che l’autorizzazione amministrativa fosse valida anche per gli anni successivi al 2001 e che la diversa posizione della cessionaria d’azienda nel 2005 rendesse incongrua la decisione. La controparte ha proposto ricorso incidentale deducendo omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme processuali e sul giudicato, contestando sia la rilevanza delle autorizzazioni per gli anni iniziali, sia l’esclusione di responsabilità per il 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le censure non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e, per il profilo sulla motivazione, non erano idonee a dimostrare un vizio di motivazione apparente o manifestamente illogica. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse deciso correttamente sul presupposto che l’autorizzazione del 2001 fosse eccezionale, temporalmente limitata e non risultasse provato il rinnovo automatico alle condizioni richieste dalla normativa regionale. Ha inoltre osservato che l’illecito concorrenziale era stato ravvisato non solo nella mancanza di autorizzazioni, ma nell’esercizio di attività commerciali in un contesto di abusivismo edilizio e di alterazione delle condizioni di mercato, con danno per il concorrente legittimamente operante. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo rispetto al termine breve di impugnazione, essendo stato proposto oltre sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è censurabile in cassazione solo se sia meramente apparente o non renda percepibile il fondamento della decisione.
le doglianze sui vizi motivazionali e sulla violazione di legge sono inammissibili se non colgono la ratio decidendi o si risolvono in una diversa lettura del fatto.
art. 62 L. Regione Puglia n. 11/1999
il rinnovo automatico dell’autorizzazione richiede il rispetto delle condizioni previste dalla norma, tra cui il versamento delle tasse e l’autocertificazione circa l’assenza di variazioni strutturali.
la concorrenza sleale può ravvisarsi non nella sola violazione di norme pubblicistiche, ma quando tale violazione si traduca in uno squilibrio artificioso delle condizioni di mercato e in una condotta lesiva del concorrente.
richiamato dalla ricorrente incidentale in relazione al giudicato interno e alla preclusione delle questioni non specificamente censurate.
richiamato dalla ricorrente incidentale quale parametro sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati.
richiamato dalla ricorrente incidentale per sostenere la formazione del giudicato interno.
richiamato dalla ricorrente incidentale in relazione alla specificità dei motivi di appello.
il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la denuncia del vizio di motivazione apparente quale nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di fatto decisivo è scrutinabile solo se il fatto sia davvero decisivo e non sia sufficiente una diversa valutazione del merito.
richiamato come base della pronuncia traslativa della proprietà menzionata nel contenzioso amministrativo pregresso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice; non basta che la parte ritenga la motivazione insufficiente o non condivisibile.
- In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti.
- Nel giudizio di concorrenza sleale, la mera violazione di norme amministrative non basta di per sé: occorre che la violazione si traduca in un vantaggio competitivo indebito o in un artificioso squilibrio delle condizioni di mercato, con lesione concreta del concorrente.
- Quando una autorizzazione amministrativa è eccezionale e temporalmente limitata, il suo rinnovo automatico può essere affermato solo se risultano provate tutte le condizioni previste dalla disciplina speciale.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, e le spese seguono la soccombenza riferita al solo ricorrente principale.
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