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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23914/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (istante)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo civile iniziato nel 1999 e definito solo nel 2015. La parte originaria del giudizio era deceduta, e l'odierno ricorrente era subentrato come erede e si era costituito nel 2011. In un primo decreto la Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo solo per la dante causa, escludendolo per l'erede sul rilievo che, rispetto alla sua posizione, il processo non avesse superato la soglia di ragionevolezza. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza di rinvio, aveva però chiarito che la durata ragionevole va valutata per ciascun grado del giudizio e per ciascuna posizione soggettiva, distinguendo il segmento processuale riferibile alla parte originaria da quello successivo all'intervento dell'erede. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha nuovamente negato l'indennizzo all'erede, ritenendo ragionevole la durata intercorsa dalla sua costituzione alla decisione finale. Con il ricorso per cassazione l'istante ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 2 e ss. della L. n. 89/2001, dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 143 disp. att. c.p.c., per mancata osservanza del principio di diritto fissato nel precedente rinvio; dall'altro, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, per la compensazione parziale e per la mancata liquidazione di alcune voci.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che il giudice di rinvio non si era uniformato al principio già enunciato, poiché il processo presupposto era unico ma articolato in due segmenti, e l'irragionevole durata maturata prima della costituzione dell'erede non poteva essere ignorata quanto alla sua posizione, essendo già sorto in capo alla parte originaria il diritto all'indennizzo poi trasmissibile iure successionis. Ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato nella parte in cui aveva negato l'indennizzo al ricorrente e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito riconoscendo all'istante Euro 2.000,00 per quattro anni di ulteriore durata irragionevole dopo la sua costituzione. Ha inoltre rideterminato le spese dei precedenti gradi e del giudizio di legittimità, ponendole integralmente a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    art. 2 e seguenti; art. 2, co. 2 bis

    il diritto all'equa riparazione va parametrato alla durata irragionevole del processo; nel caso di successione nel processo, la valutazione deve considerare il segmento riferibile alla parte originaria e quello successivo riferibile all'erede.

  • art. 384 c.p.c.

    art. 384 cod. proc. civ.; art. 384, secondo comma

    il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito.

  • art. 143 disp. att. c.p.c.

    art. 143 delle disposizioni di attuazione cod. proc. civ.

    richiamato quale norma processuale violata per il mancato rispetto del dictum della Corte di cassazione nel giudizio di rinvio.

  • art. 110 c.p.c.

    nel caso di morte della parte originaria, il processo prosegue con il successore; il giudizio resta unico pur articolandosi in segmenti prima e dopo la successione.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di soccombenza e condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    invocato dal ricorrente contro la compensazione parziale delle spese in assenza di reciproca soccombenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione, quando la parte originaria del processo presupposto muore e subentra l'erede, la durata irragionevole va apprezzata unitariamente sul processo, ma con distinzione tra il segmento già maturato in capo al de cuius e quello successivo riferibile all'erede.
  • Se l'irragionevole durata è già maturata prima della costituzione del successore processuale, il diritto all'indennizzo sorge in capo alla parte originaria e si trasmette agli eredi iure successionis; il successivo subentro non azzera il pregresso ritardo.
  • Il giudice di rinvio che non si conformi al principio di diritto fissato dalla Cassazione viola l'art. 384 c.p.c.; in tal caso la Corte di cassazione può cassare la decisione e, se non occorrono ulteriori accertamenti, decidere direttamente nel merito.
  • Ai fini dell'indennizzo ex L. n. 89/2001, la soglia di ragionevolezza va calcolata in relazione ai singoli gradi del giudizio e alla posizione soggettiva della parte che domanda la riparazione.
  • Le spese di lite seguono la soccombenza e, ove la domanda venga accolta in cassazione con decisione nel merito, possono essere integralmente rideterminate e poste a carico dell'amministrazione soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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