Cassazione Penale, Sentenza n. 35637/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente indagato)
La controversia
La società indagata era coinvolta in contestazioni relative a reati tributari e a un illecito dell’ente. Con decreto del 3 settembre 2025 il G.i.p. aveva disposto, tra l’altro, il sequestro preventivo del profitto in forma diretta e, per la parte incapiente, per equivalente, fino a 2.671.026,49 euro. Il 13 febbraio 2026 il G.i.p., accogliendo parzialmente l’istanza della società, aveva disposto il dissequestro di 41.287,56 euro rinvenuti su un suo conto corrente e delle quote sociali, ritenendo non provata la derivazione diretta di quei valori dai reati. Nella stessa data il Procuratore europeo delegato aveva chiesto un nuovo sequestro della somma di 41.287,56 euro per equivalente, richiesta accolta dal G.i.p. il 9 marzo 2026 con revoca del precedente dissequestro. Il Tribunale del riesame di Trani, con ordinanza del 6 maggio 2026, aveva annullato il nuovo decreto. Il Procuratore europeo delegato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 322-bis c.p.p.: secondo il ricorrente, il precedente provvedimento riguardava il sequestro diretto, mentre il nuovo decreto era fondato sulla confisca per equivalente, profilo che non sarebbe stato coperto dal giudicato cautelare. Ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del riesame.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisiva la sequenza dei provvedimenti: la somma di 41.287,56 euro era stata assoggettata sin dal decreto del 3 settembre 2025 a un duplice vincolo, diretto e per equivalente. Il dissequestro del 13 febbraio 2026 aveva fatto venir meno soltanto il vincolo diretto, lasciando intatto e tuttora efficace quello per equivalente. Il pubblico ministero avrebbe quindi dovuto impugnare il provvedimento di dissequestro ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p., invece di reiterare una richiesta di sequestro per equivalente già accolta nel provvedimento genetico e non revocata. La nuova richiesta riguardava il medesimo importo e il medesimo titolo cautelare; il vincolo per equivalente era rimasto in esecuzione ed era coperto da giudicato cautelare. Resta pertanto ferma l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il nuovo decreto. Nel testo fornito non è riportata la parte finale del dispositivo oltre alla conclusione di rigetto.
Norme richiamate
L'eventuale impugnazione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. avrebbe dovuto censurare la caducazione del vincolo sulla somma di 41.287,56 euro, con restituzione alla "Special Cars", in quanto sullo stesso importo gravava - sin dal provvedimento genetico - anche il sequestro finalizzato a confisca per equivalente, disposto ai sensi dei già citati artt. 19-53, d. lgs. n. 231 del 2001.
Il pubblico ministero avrebbe dovuto impugnare il dissequestro che aveva fatto venir meno il vincolo diretto, anziché riproporre una richiesta relativa al vincolo per equivalente già disposto e rimasto efficace.
Con decreto del 3/9/2025, il G.i.p. del Tribunale di Trani disponeva: a) il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto diretto del reato, costituito dalle disponibilità liquide di alcune società, tra le quali - per quanto qui rileva - la "Special Cars s.r.l.", fino all'ammontare di 2.671.026,49 euro (capi 7 e 14); b) il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni di valore equivalente al profitto del reato nella disponibilità della stessa società, ancora fino alla concorrenza della somma citata, quanto al delitto di cui al capo 7), per la parte rimasta incapiente dal sequestro cui alla precedente lettera a), ai sensi degli artt. 12-bis, d. lgs. n. 74 del 2000, 53, d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
La disposizione è richiamata quale base del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari, anche nella forma per equivalente per la parte rimasta incapiente rispetto al sequestro diretto.
Come evidenziato anche dal difensore nel corso della discussione odierna, dunque, il denaro in oggetto era stato sottoposto a vincolo sotto una duplice e concomitante causa, ossia in via diretta e per equivalente, e l'ordinanza del 13/2/2026 ne aveva fatto venir meno soltanto la prima (di cui alla lett. a) del provvedimento del 3/9/2025), lasciando l'altra, invece, efficace e vigente, peraltro ancora alla data odierna, tale dunque da risultare ormai coperta da giudicato cautelare.
Il vincolo per equivalente, disposto originariamente sulla medesima somma insieme a quello diretto, permane se il successivo dissequestro incide soltanto sulla causa diretta.
Come evidenziato anche dal difensore nel corso della discussione odierna, dunque, il denaro in oggetto era stato sottoposto a vincolo sotto una duplice e concomitante causa, ossia in via diretta e per equivalente, e l'ordinanza del 13/2/2026 ne aveva fatto venir meno soltanto la prima (di cui alla lett. a) del provvedimento del 3/9/2025), lasciando l'altra, invece, efficace e vigente, peraltro ancora alla data odierna, tale dunque da risultare ormai coperta da giudicato cautelare.
La misura per equivalente già disposta resta efficace quando il provvedimento successivo elimina esclusivamente il sequestro diretto; non è consentito reiterare una richiesta per il medesimo importo e titolo cautelare ancora operante.
Massime di principio
- Quando una somma è stata sottoposta, con il medesimo provvedimento genetico, a sequestro preventivo sia diretto sia per equivalente, il successivo dissequestro limitato al titolo diretto non travolge il vincolo per equivalente, che permane se non è espressamente revocato.
- Se il sequestro per equivalente già disposto resta efficace dopo un provvedimento di dissequestro parziale, il pubblico ministero non può reiterare una richiesta cautelare avente a oggetto la stessa somma e fondata sul medesimo titolo: deve impugnare il provvedimento che ha inciso sul vincolo, quando ne ricorrano i presupposti.
- Il giudicato cautelare va riferito alla misura e al titolo cautelare effettivamente rimasti operanti: la permanenza del vincolo per equivalente non è esclusa dal fatto che sia stato revocato, sulla medesima somma, il distinto vincolo finalizzato alla confisca diretta.
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