Cassazione Penale, Sentenza n. 22116/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza di applicazione della pena per il reato di rapina (patteggiamento) lamentando: 1) errata determinazione della pena base (sarebbe dovuta essere di 6 anni secondo la versione novellata dell'art. 628, comma 3, c.p., mentre la sentenza avrebbe indicato 5 anni); 2) illegittima sostituzione della pena detentiva con detenzione domiciliare nonostante il divieto previsto dal combinato disposto di art. 59 L. 689/1981 e art. 4‑bis L. 26/7/1975 n. 354 per i casi di rapina aggravata; inoltre deduceva questioni sui limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento (art. 448, comma 2‑bis, c.p.p.).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: 1) la pena base di 5 anni non fosse inferiore al minimo edittale una volta considerate le attenuanti applicate (art. 62 n.6 c.p. e generiche) e la loro prevalenza sull'aggravante contestata; 2) l'applicazione della sostituzione della pena, sebbene vietata dal combinato disposto di art. 59 L. 689/1981 e art. 4‑bis O.P., costituisce un errore sul regime applicativo (illegittimità) e non una pena "illegale" ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; pertanto il vizio non rientra nei limiti di cassazione ammessi contro le sentenze di patteggiamento (che consentono ricorso solo per illegalià della pena e non per mere illegittimità applicative). Di conseguenza il ricorso è inammissibile e la sentenza impugnata non viene annullata.
Norme richiamate
Richiamata solo in ordine alla modalità di trattazione del ricorso in Cassazione (procedura di trattazione).
Riferimento alla disciplina delle aggravanti per la rapina e ai limiti del quinto comma che rende "impermeabili" alcune aggravanti ad effetto speciale rispetto al giudizio di prevalenza con le attenuanti; la circostanza contestata (n. 3‑quinquies) non rientra tra le aggravanti espressamente escluse dall'applicazione del criterio di prevalenza.
art. 59 Legge 24 novembre 1981, n. 689
"la pena non possa essere sostituita \"nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (salva la ricorrenza di una attenuante nel caso non sussistente)\""
La norma vieta la sostituzione della pena in presenza dei reati indicati dall'art. 4‑bis O.P.; tuttavia la violazione di tale divieto incide sul regime applicativo della sostituzione (illegittimità) e non determina di per sé una pena "illegale" ai fini dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.
art. 4‑bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Contiene l'elenco dei reati per i quali il regime sostitutivo è escluso; la rapina aggravata è inclusa nelle ipotesi rilevanti per il divieto di sostituzione.
art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.
"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (di patteggiamento, n.d.r.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita il sindacato in Cassazione sulle sentenze di patteggiamento: è ammesso il ricorso solo per i motivi espressamente indicati; quanto alla pena, è ammessa soltanto la censura per illegalità (pena non prevista dall'ordinamento, o eccedente i limiti edittali o diversa per genere/specie).
Circostanza attenuante speciale per l'avvenuto risarcimento che ha inciso nella diminuzione della pena base; la Corte ha ritenuto che l'applicazione delle attenuanti abbia legittimamente ridotto la pena base risultando compatibile con i limiti edittali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo nei casi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; le violazioni che concernono l'applicazione o il regime applicativo della pena (illegittimità) possono essere inammissibili se non configurano una pena "illegale".
- Se il giudice di merito applica una sostituzione della pena in presenza di un divieto normativo (es. reati indicati da art. 4‑bis O.P.), ciò costituisce in genere un vizio applicativo sul regime sostitutivo e non necessariamente una modifica del genere o della quantità della pena; pertanto può non essere sindacabile in Cassazione per i limiti di cui all'art. 448, comma 2‑bis.
- La determinazione della pena base può risultare abbassata al di sotto della prima indicazione edittale quando dalla comparazione delle aggravanti e delle attenuanti (incluse quelle per risarcimento) emerga la prevalenza delle attenuanti; alcune aggravanti 'ad effetto speciale' sono però escluse dal confronto di prevalenza per espressa previsione normativa.
- In situazioni analoghe, il pubblico ministero deve valutare attentamente se il vizio denunciato configuri davvero una "illegalità" della pena (genere, specie o quantità non previste dall'ordinamento) o solo un'illecita modalità applicativa; nel primo caso il rimedio in Cassazione è praticabile, nel secondo la cassazione risulterà probabilmente inammissibile.
- Quando la censura riguarda il regime applicativo (es. divieto di sostituzione per specifici reati), le parti interessate possono dover ricercare strumenti processuali alternativi (es. impugnazioni o rimedi previsti per l'esecuzione o altra fase) poiché il sindacato in Cassazione sulle decisioni di patteggiamento è più limitato.
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