Cassazione Penale, Sentenza n. 13294/2026 del 10/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli (21/11/2025) che, in riforma della sentenza di primo grado e preso atto dell'accordo tra le parti, aveva ridotto la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e aveva disposto la confisca del motociclo Honda SH 350 (targa FH66080) per il reato di rapina aggravata in concorso. Il ricorso per cassazione deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla valutazione delle attenuanti in confronto alle aggravanti e alla recidiva contestata a Palma (richiamando artt. 133 e 62-bis c.p.); (ii) errata applicazione dell'art. 240 c.p. e difetto di prova circa l'acquisto del motociclo con prezzo proveniente dal profitto illecito (contestando la confisca).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo attinente alla valutazione delle circostanze (equivalenza delle attenuanti alle aggravanti e circostanza della recidiva) in quanto precluso dalla rinuncia implicita operata dai ricorrenti accedendo al concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Quanto al secondo motivo (confisca), la Corte ha ritenuto infondato il gravame: la Corte d'appello aveva correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità sulla nozione di profitto e sulla 'pertinenzialità' del profitto rispetto al reato, ed aveva dato conto di elementi probatori (acquisto immediato presso rivenditore, pagamento in contanti con mazzi da 2.000 euro avvolti da fascette tipiche dell'ufficio postale) idonei a dimostrare l'impiego del profitto nell'acquisto del motociclo. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato sulla pena in appello conferisce alla parte un potere dispositivo la cui rinuncia impedisce la sindacabilità in Cassazione delle questioni alle quali il ricorrente ha rinunciato per ottenere il patteggiamento; produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale e limita le doglianze ammissibili in Cassazione (solo vizi relativi alla volontà della parte, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione di pena illegale).
Riferimento alla disciplina delle circostanze che incidono sulla determinazione della pena; la questione relativa alla valutazione comparativa delle circostanze è stata considerata preclusa per effetto della rinuncia operata con il concordato in appello.
Norma sulla recidiva; il vizio dedotto in rapporto alla recidiva asseritamente contestata a Palma è stato ritenuto precluso dalla rinuncia all'impugnazione collegata al patteggiamento in appello.
La dedotta errata applicazione è stata esaminata ma ritenuta infondata in quanto la Corte d'appello ha motivato l'assunto probatorio relativo all'acquisto del bene con l'impiego del profitto illecito.
Norma invocata per gli effetti processuali della dichiarazione di inammissibilità: conseguente condanna al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Lucci n.31617/2015; Miragliotta n.20208/2007; Caruso n.38691/2009; Fisia Italimpianti n.26654/2008)
Principio consolidato secondo cui il 'profitto' ai fini della confisca deve essere pertinente al reato: il bene sottoposto a confisca deve derivare dal reato (principio di causalità) e lo stesso collegamento deve verificarsi anche con i surrogati o beni acquisiti tramite l'immediato impiego/trasformazione del profitto diretto. La Corte d'appello ha applicato correttamente questi principi nel ritenere provato il nesso causale tra il profitto della rapina e l'acquisto del motociclo.
Massime di principio
- La scelta del concordato/patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.) comporta una rinuncia che preclude la possibilità di sindacare in Cassazione molte delle questioni sostanziali alle quali si è rinunciato per ottenere il patteggiamento; in Cassazione restano percorribili solo censure limitate e specifiche (vizi della volontà, consenso del PM, difformità della pronuncia rispetto all'accordo, applicazione di pena illegale).
- Per disporre la confisca (diretta o per equivalente) è necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità/causalità tra il reato e il profitto: non basta l'asserita apparenza, occorre prova che il bene sia stato acquisito con il profitto del reato o tramite la sua immediata trasformazione/impiego.
- Elementi indiziari concreti (es. acquisto immediato dopo il reato, pagamento in contanti in determinate modalità riconoscibili) possono configurare prova idonea a dimostrare l'impiego del profitto illecito per l'acquisto di un bene e giustificare la confisca.
- Le censure che consistono in una mera rilettura del compendio probatorio o in rilievi generici sulla valutazione delle prove sono difficilmente accolte in Cassazione, salvo che non emergano vizi logico-giuridici evidenti o violazioni di legge.
- Se si intende impugnare una confisca, è essenziale focalizzare il gravame sulla mancanza del nesso di causalità profitto-reato o sulla carenza di elementi probatori concreti che colleghino l'acquisto al profitto illecito; contestazioni generiche sull'applicazione della norma sono meno efficaci.
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